NASpI e DIS-COLL : Arrivano i due mesi in più

L’Inps , con circolare n. 111 del 29.9.2020 , fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga della NASpI e della DIS-COLL , nonchè in materia di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale ed accesso alla NASpI , in virtù del D.L. n. 104 del 14.8.2020 – “Decreto Agosto” .

PROROGA DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza .

Per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL il percettore non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Inoltre anche le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi , introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL.

La disposizione di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, inoltre, prevede espressamente che la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga della NASpI e della DIS-COLL non è necessario fare domanda ma sarà d’ufficio .

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata – “ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’articolo 92 del citato decreto Rilancio Italia – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione , come Ape Sociale o pensione lavoratori precoci , il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso all’Ape o alla pensione ai precoci . La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

Il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.

Per le ulteriori due mensilità aggiuntive , di NASpI e DIS-COLL , erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La proroga della indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata, e , il cui periodo teorico di spettanza , termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ’ NASPI

Il comma 3 dell’articolo 14 DEL d.l. N. 104 DEL 2020 dispone che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 – avvio delle procedure di licenziamento collettivo e recesso dal contratto per giustificato motivo – non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Ai lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015 e gli stessi , nel presentare la relativa domanda dovranno allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.