Invalidi Civili Totali Sordi o Ciechi Civili assoluti e pensione d’inabilità legge 222 del 1984 – Sentenza Corte Costituzionale

L’Inps , con propria circolare n. 107 del 23.9.2020 , fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni” , per i soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 .

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni .

L’Inps nella circolare distingue sulle decorrenze e sugli importi .

Per gli invalidi civili totali , i ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari , per il 2020 , a 651,51 euro per tredici mensilità.

Mentre per i titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984 è riconosciuto a domanda un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 , fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito , personale e cumulato con quello del coniuge , fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38 della legge 544 del 1988

Per gli invalidi civili totali , ciechi assoluti e sordi e pensione di inabilità legge 222 del 1984.

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non devono essere considerati , i redditi:

  • delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
  • delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
  • dell’indennità prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e dell’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall’articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
  • dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
  • delle 200.000 lire ( attuali € 103,29 ) di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
  • delle 300.000 lire ( attuali € 154,94 ) di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ;
  • bonus famiglie di cui alla legge n. 2 del 2009 .

Pensione d’inabilità legge 222 del 1984

Per aver diritto , congiuntamente , alla maggiorazione sociale ed al relativo incremento , va presentata apposita domanda , che se fatta entro il 9 ottobre 2020 , darà diritto ai relativi arretrati a partire dal 1° agosto 2020 , con relativa RICHIESTA della stessa – bisogna esprimere la richiesta – .

In caso di richiesta dopo il 9 ottobre 2020 , il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda , semprechè ricorrano le condizioni reddituali ed il compimento dell’età stabilita dalla legge ( articolo 1 comma 10 della legge 544 del 29.12.1988 ).