INAIL – Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Chiarimenti operativi.

Con l’allegata circolare n 34 dell’11 settembre 2020 l’Inail chiarisce che qualora il giudizio del servizio prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso, ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile elemento di valutazione ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.

Allegata Circolare Inail https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/09/circolare.pdf