Pensioni : Cumulo Gratuito dei Contributi

I principali istituti giuridici che consentono di cumulare i periodi assicurativi posseduti nelle forme di assicurazione obbligatoria, al fine di anticipare l’accesso alla pensione, sono:

A) a titolo gratuito:

1)la Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42;

2)il Cumulo ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) come modificato dall’articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017);

3)il Cumulo ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

4)il Computo nella Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282;

B) a titolo oneroso:

1)la Ricongiunzione ai sensi delle leggi n. 29 del 1979 e n. 45 del 1990

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha rivisto, a partire dal 1° gennaio 2017, il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi, già in essere con la legge n. 228 articolo 1 comma 239 del 24 dicembre 2012.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2017, il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità , vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,  autonomi ( commercianti , artigiani e coltivatori diretti e mezzadri ) , dagli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps , dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’Inps ( Ex-Inpdap, ex-enpals , Fondo Volo , Fondo Elettrici , Fondo Telefonici etc. ) nonché dagli iscritti alle Casse Professionali ( Cassa Forense , Cassa dei Dottori Commercialisti , Cassa dei Geometri , etc. ) .

Il cumulo interessa tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative –NO al cumulo parziale- ed è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (incluse le Casse Professionali).

La legge 232 del 2016, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ha modificato la facoltà di cumulo, di cui al citato comma 239 della legge 228 del 2012, che può essere esercitata, per conseguire la pensione di vecchiaia, anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni coinvolte nel cumulo.

In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire la pensione anticipata – a partire dal 1° gennaio 2017 – (compreso la pensione anticipata quota 100 – che però esclude dal cumulo le Casse Professionali – e la pensione anticipata ai lavoratori precoci ) , la pensione di vecchiaia ( la liquidazione della pensione di vecchiaia in cumulo avverrà con i requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo ) , la pensione di inabilità , la pensione indiretta ( la facoltà di cumulo è prevista per i decessi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ) e l’ape sociale.

Invece per l’assegno ordinario d’invalidità e la pensione anticipata “opzione donna “ non è prevista la facoltà di cumulo .

L’importo della pensione in cumulo è determinato dalla somma dei pro-quota e ciascuna gestione interessata determinerà il trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni.

Le maggiorazioni contributive ( invalidità civile, amianto , etc ) , il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione ( nota 5 dell’estratto contributivo dell’Inps ), sono attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

La contribuzione estera può essere cumulata, anche se il soggetto sta già percependo una pensione straniera , se è accreditata:

– in Stati tenuti al rispetto dei regolamenti comunitari di sicurezza;

– in Paesi extracomunitari , che hanno convenzioni con l’Italia in materia di sicurezza sociale , che applicano la totalizzazione internazionale.

La legge 228 del 2012 prevede che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare, bisogna avere riguardo all’anzianità contributiva “complessivamente” maturata nelle diverse gestioni.

Quindi se cumulando, al 31.12.1995 , si raggiungono i 18 anni di contribuzione il calcolo sarà retributivo fino al 31.12.2011 .

Il cumulo con le Casse Professionali e le gestione Inps non farà scattare la possibilità dei 18 anni al 31.12.1995 .

Inoltre , la misura della pensione , cioè quanto effettivamente erogato , sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati , anche se coincidenti tra loro .

Alla pensione in cumulo si applica la perequazione automatica , l’integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche , la somma aggiuntiva – c.d. Quattordicesima – e la maggiorazione sociale.

Qui di seguito , vista la materia un po’ ostica del cumulo assicurativo , riportiamo , con i relativi commenti  , la circolare dell’Inps/Hemes n. 2053 del 18.5.2020 .

QUESITO N. 1

Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel caso di contribuzione versata esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , cioè , in pratica , la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

QUESITO N. 2

Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), fermo restando la relativa disciplina speciale, possono accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo con i requisiti anagrafico e contributivo di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

QUESITO N. 3

Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i soggetti già titolari di pensione privilegiata.

I soggetti titolari di pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” possono esercitare la facoltà di cumulo .

Diversamente, i soggetti titolari di pensione privilegiata “reddituale” a carico di una delle gestioni da cumulare non possono esercitare la predetta facoltà.

In mancanza di elementi certi, titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.

QUESITO N. 4

Calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell’individuazione del sistema di calcolo applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa in considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.

Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali e presso la Gestione separata a seguito di riscatto di periodi che si collocano prima dell’1 gennaio 1996, poiché tali periodi sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo.

QUESITO N. 5

Verifica, ai fini della pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 , comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, del  requisito di 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo , ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

Pertanto, se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui l’ordinamento subordina il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto – cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI, Mini-Aspi, Naspi) – ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse professionali.

QUESITO N. 6

Possibilità di valutare, ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i periodi di LSU successivi al 31 luglio 1995 e non riscattati ai fini della misura.

Il possesso di sola contribuzione LSU/SDS successiva al 31 luglio 1995 non fa acquisire al soggetto la qualità di “iscritto” al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In proposito, è stato precisato che solo con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD e la possibilità del diritto alle prestazioni in cumulo .

Viceversa, qualora l’interessato sia in possesso di contribuzione LSU successiva al 31 luglio 1995 ed anche di contribuzione versata o accreditata ad altro titolo presso il FPLD, potrà accedere all’istituto del cumulo senza la necessità di presentare istanza di riscatto .

Ai fini della determinazione della misura del pro-quota di pensione in cumulo, tali periodi LSU dovranno invece essere necessariamente riscattati .

QUESITO N. 7

Verifica del c.d. importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. a formazione progressiva.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti , oltre all’età ed alla contribuzione , previsti dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione , dove risulta accreditata l’ultima contribuzione , a qualsiasi titolo versata.

Pertanto, il requisito del c.d. importo soglia, di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va verificato quando il soggetto che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:

– è da ultimo iscritto alla gestione separata . Ciò anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione presso la quale non sia richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia ;

– è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell’importo soglia ;

– ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha un’età inferiore a settantuno anni.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia , lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Infine è stato chiarito che , ai fini della determinazione dell’importo soglia , occorre considerare anche il pro-rata estero .

Quindi , l’importo del pro-rata estero dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato , così calcolato , non sia inferiore all’importo soglia .

Pertanto , l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale .

QUESITO N. 8

Modalità applicative della “formazione progressiva” con riferimento ad un soggetto che, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, perfeziona prima i requisiti previsti dalle Casse professionali e solo successivamente i requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafico e contributivo .

Quindi , qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori, occorrerà comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui al citato articolo 24, commi 6 e 7, per la liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme previdenziali gestite dall’INPS.

QUESITO N. 9

Riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare ovvero dei trattamenti di famiglia nel caso di pensione in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante il meccanismo della c.d. “formazione progressiva”.

La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

QUESITO N. 10

Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi contributivi nelle gestioni interessate al cumulo totalmente coincidenti.

La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non è esercitabile quando l’intera contribuzione posseduta dall’assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.

QUESITO N. 11

Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte di un soggetto

che, già pensionato nella gestione dipendenti pubblici (eventualmente anche a seguito di ricongiunzione), abbia successivamente svolto attività lavorativa con contribuzione in altre due gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della citata legge n. 228 del 2012.

I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 non possono conseguire la pensione in cumulo ai sensi della predetta legge, anche nel caso in cui la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti periodi assicurativi che si intendono cumulare ai sensi della medesima legge.

QUESITO N. 12

Possibilità, per i soggetti in possesso di contribuzione presso il FPLD, la Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici) di avvalersi congiuntamente degli istituti del cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della totalizzazione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, sono applicabili in alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 – norma che regola i lavoratori dell’Ex-Enpals – .

QUESITO N. 13

In caso di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche presso la gestione ex-Enpals, l’accertamento dell’anzianità contributiva relativa a quest’ultima gestione avviene tenendo conto delle specifiche regole vigenti nella stessa, valorizzando pertanto eventuali eccedenze contributive?

Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-Enpals.

Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals.

QUESITO N. 14

La pensione ai superstiti in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere liquidata se la qualità di familiare superstite non è riconosciuta dalla gestione di ultima iscrizione?

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti e delle relative quote spettanti, occorre fare riferimento alla disciplina dell’ordinamento vigente nella gestione in cui il soggetto era iscritto al verificarsi del decesso. Ne consegue che le quote di reversibilità da applicare al pro-rata di competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.

In considerazione di ciò, laddove la gestione di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di familiare superstite, lo stesso non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.

QUESITO N. 15

Pensione ai superstiti in regime di cumulo nel caso in cui il dante causa, titolare del pro quota di pensione di vecchiaia in cumulo a c.d. formazione progressiva, decede prima della maturazione del diritto all’ultimo pro quota.

Qualora il requisito contributivo di cui al citato articolo 24, comma 7, sia stato soddisfatto con il cumulo dei periodi assicurativi presso la Cassa professionale, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

QUESITO N. 16

Modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Caso pratico: soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e contribuzione in FPLD dal 1993. Quale retribuzione viene utilizzata nel calcolo della quota A relativa alla contribuzione presente presso la gestione pubblica?

Nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione, va presa in considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato.

Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.

QUESITO N. 17

Disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in presenza di Casse professionali.

I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall’Ente istruttore sono esaminati e decisi dallo stesso in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.

La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore.

L’esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse.

QUESITO N. 18

Nel caso di pensione di inabilità in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 con inscrizione anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione ex articolo 2, comma 3, lett. b), della legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere ricavata facendo riferimento alla media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane nella sola gestione speciale di riferimento, oppure, vanno valutati anche gli altri periodi cumulati accreditati nelle altre gestioni?

In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità (IOCUM), tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al cumulo , non preclude l’esercizio della facoltà allo stesso prevista dalla norma in parola.

L’ampliamento della possibilità di liquidare la IOCUM dopo l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguarda i casi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD.

Quindi il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante e la stessa, viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.

La maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi del citato articolo 1, comma 15, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione accertatrice.

Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato.

Ciò nella considerazione che, nella pensione di inabilità, il cumulo della contribuzione è obbligatorio ai sensi del comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e che il cumulo della contribuzione opera obbligatoriamente nella gestione autonoma.

In tali ipotesi la maggiorazione deve essere calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.

QUESITO N. 19

Decorrenza della pensione di vecchiaia e di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive.

La pensione di inabilità in cumulo qualora l’istanza sia presentata da un iscritto alla gestione dipendenti pubblici al momento del verificarsi dello stato inabilitante decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Si ribadisce che per tali trattamenti pensionistici la decorrenza non può essere antecedente al 2 gennaio 2013.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo rispetta i requisiti previsti all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.

Stante il richiamo alla predetta legge il trattamento pensionistico di che trattasi, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Si precisa che le disposizioni in argomento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, e pertanto la decorrenza della pensione di vecchiaia non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.

QUESITO N. 20

Individuazione dei destinatari della facoltà di recedere dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti in merito alla possibilità di rinunciare alla ricongiunzione mediante la sospensione del pagamento rateale dell’onere.

L’argomento introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.

Tale norma transitoria non si applica:

• ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;

• ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;

• nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti si applica la disciplina ordinaria.

Ne consegue che l’interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione, in qualsiasi epoca intervenga (e quindi anche successivamente al 1° gennaio 2018), determinerà comunque il ripristino delle posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti requisiti, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti.

Resta ferma l’impossibilità di recedere dalla ricongiunzione in caso di versamento integrale dell’onere o nel caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.

QUESITO N. 21

Possibilità di utilizzare il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i periodi di contribuzione rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.

Si ipotizzano le seguenti situazioni:

a) periodi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione che per errore non siano stati ricompresi nell’operazione stessa nei casi in cui, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla definizione della domanda, il primo provvedimento emesso di ricongiunzione non sia più riesaminabile (e sia quindi definitivo);

b) periodi successivi alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti i periodi contributivi, di fatto non ricongiunti e non ricongiungibili, restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici. Nulla osta quindi all’esercizio della facoltà di cumulo, in presenza degli altri requisiti di legge.

Con riferimento alla contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell’AGO-FPLD alle condizioni in cui sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in cumulo.

QUESITO N. 22

Possibilità di ritenere superati gli effetti automatici della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel FPLD di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 . Possibilità, con particolare riferimento agli iscritti ai fondi FS e ex IPOST, cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di esercitare la facoltà di cumulo.

Gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), il cui regolamento pensionistico è disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322 del 1958, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.

La stessa disposizione si applica anche agli iscritti al fondo quiescenza poste e al fondo ferrovie.

Altresì, si procede alla costituzione della posizione assicurativa d’ufficio, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, qualora l’iscritto non abbia conseguito il requisito minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia; solo laddove l’assicurato abbia maturato il predetto requisito non si procede a tale costituzione e la relativa contribuzione potrà essere valorizzata mediante l’esercizio della facoltà di cumulo.

QUESITO N. 23

Possibilità, per i soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati con obbligo di iscrizione ad una delle Casse della gestione pubblica, di accedere alla costituzione della posizione assicurativa in FPLD ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 per il periodo di iscrizione ai citati fondi FS o ex IPOST.

Nell’ipotesi rappresentata non si procede alla costituzione della posizione assicurativa in quanto in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 112 a 115 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (ricongiunzione dei servizi).

QUESITO N. 24

Termini di pagamento del TFS in caso di pensioni in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà quello ordinario e la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.

Pertanto, il TFS o il TFR verrà corrisposto agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

QUESITO N. 25

Possibilità di applicare sulla pensione in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le trattenute relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.

Riscatti: Sulle pensioni in cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione.

In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato.

Ricongiunzioni: le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi della legge n.29 del 1979 e della n. 45 del 1990, potranno proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento.