Esonero Contributivo – Filiere Agricole , della Pesca e dell’Acquacoltura

L’Inps , con messaggio n. 3341 del 15.9.2020 fornisce le prime indicazioni per l’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro delle filiere agricole , della pesca e dell’acquacoltura , per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 .

Dunque, l’articolo 222 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 , convertito con modificazioni , dalla legge n. 77 del 17.7.2020 , prevede l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in corso di adozione.

Pertanto, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al riguardo, in forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Inps in relazione alle più recenti agevolazioni, si rinvia a quanto da ultimo previsto dalla circolare dell’istituto , la n. 57/2020.

In attesa dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, cui faranno seguito, mediante emanazione di apposita circolare, le indicazioni operative per accedere all’esonero, si ritiene che la categoria dei beneficiari possa essere allo stato individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco (allegato alla presente).

Si evidenzia che per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

Si precisa altresì che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Considerato che l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, si evidenzia, come sopra specificato, che saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre
2020.

Per l’individuazione dei datori di lavoro privati che potranno essere beneficiari dell’esonero contributivo in trattazione, si fa riferimento alle posizioni aziendali (matricole INPS) alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’allegato ; l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Allegato Codici Ateco https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/09/Messaggio-numero-3341-del-15-09-2020_Allegato-n-1.pdf