Covid – 19 Emersione Lavoro irregolare – Prime istruzioni per il versamento dei contributi

L’Inps , con circolare n. 101 dell’11.9.2020 , fornisce le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro , in attesa della definizione del procedimento di emersione , afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020 o dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro .

Successivamente , con apposita circolare , l’Istituto darà istruzioni in merito agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020.

La possibilità di presentazione delle istanze di emersione, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 27 maggio 2020 e le indicazioni della circolare Inps n. 68/2020, è terminata il 15 agosto 2020.

Entro tale data si potevano modificare le domande contenenti errori materiali .

Si ricorda che, come chiarito con la circolare Inps n. 68/2020, qualora la domanda di regolarizzazione abbia ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, il rapporto di lavoro subordinato oggetto dell’istanza doveva avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e doveva risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.

I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore.

Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate, per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:

  1. dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
  2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

SETTORE AGRICOLO

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare Inps n. 101 dell’11.9.2020, quindi entro l’11 ottobre 2020 i datori di lavoro che hanno presentato almeno un’istanza di emersione per operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati , devono richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori.

Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni cioè entro l’11.10.2020, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo).

LAVORO DOMESTICO

Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.

L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro Con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati Comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante “Avviso di pagamento pagoPA”, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.

LAVORO NON AGRICOLO

I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni – 11 OTTOBRE 2020 –, indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.

I suddetti datori di lavoro, entro 30 giorni – 11 OTTOBRE 2020 – dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale , attivata la quale , devono procedere , sempre entro 30 giorni – 11 OTTOBRE 2020 – , all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio e al versamento tramite F24 (causale DM10) dei relativi contributi , senza aggravio di somme aggiutive.

Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.