Rem – La domanda si può trasmettere dal 15 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020 , per la nuova mensilità

L’Inps , con circolare n. 102 dell’11.9.2020 , illustra , come previsto dall’articolo 23 del D.L. 14.8.2020 n. 104 – cd decreto Agosto – i nuovi aspetti normativi del riconoscimento di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari , in possesso dei requisiti di legge , che presenteranno nuova domanda , indipendentemente dall’aver già richiesto ed eventualmente ottenuto il beneficio previsto dall’articolo 82 del DL 34/2020 .

Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020 .

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare .

I requisiti per l’accesso al beneficio sono due , di residenza ed economici .

Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.

I requisiti economici, individuati dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono relativi all’intero nucleo familiare.


Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Qui si seguito elenchiamo i requisiti economici :

– Un valore del reddito familiare , nel mese di maggio 2020 , inferiore alla soglia corrispondente dell’ammontare del beneficio .

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di maggio 2020.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem .

– Nucleo Un adulto Scala di equivalenza 1 Importo Rem 400 euro
– Nucleo Due adulti Scala di equivalenza 1.4 Importo Rem 560 euro
– Nucleo Due adulti e un minorenne Scala di equivalenza 1.6 Importo Rem 640 euro
– Nucleo Due adulti e due minorenni Scala di equivalenza 1.8 Importo Rem 720 euro
– Nucleo Tre adulti e due minorenni Scala di equivalenza 2* Importo Rem 800 euro
– Nucleo Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile
grave Scala di equivalenza 2.1** Importo Rem 840 euro


*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

** La scala supera 2 per la presenza di un disabile grave

Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Si ricorda che il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, che si riferisce al patrimonio mobiliare familiare al 31 dicembre 2018, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed è oggetto di successiva verifica.

– Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’Inps, all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data.

In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Il Rem non è compatibile :

Indennità Covid 19 appartenenti alle seguenti categorie

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
  • lavoratori settore agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori dello sport.

Prestazioni Pensionistiche

Se al momento della domanda, ci sono componenti del nucleo familiari che siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Tale requisito è verificato al momento della presentazione della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Pertanto, il riconoscimento successivo alla domanda di Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati) non comporta incompatibilità alcuna, in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.


Sono incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale.

Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, come ad esempio, l’indennità di accompagnamento, l’assegno di invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222.

– Redditi di lavoro dipendente

Come previsto dalla precedente normativa, il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Laddove nel nucleo siano presenti uno o più lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, che tiene conto delle voci retributive fisse.

– Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza

Anche con Il rem nuovo permane l’incompatibilità con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di cittadinanza .

In caso di accoglimento, la quota di Rem introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020 è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda.


Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.


Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Inps comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.

In caso di respinta, l’Istituto rende tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.


Ai fini dell’erogazione della quota di Rem introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020, è autorizzato un limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020.
L’erogazione della predetta indennità avviene, pertanto, nel rispetto del sopra menzionato limite di spesa; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

L’Inps ribadisce che resta fermo, per quanto non previsto nella presente circolare – la n. 102 del 2020 – , quanto illustrato con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020.