Congedo Parentale Covid19 – Estensione del periodo e fruizione in modalità oraria

L’INPS , con la circolare 99 del 03/09/2020 , fornisce le istruzioni amministrative per il diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli artt. 23 e 24 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L.27/2020, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal D.L.34/2020, e nuovamente modificati, in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla L.77/2020

L’art. 23 del D.L.18/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con DPCM del 4/03/2020.

L’articolo 72, c. 1, lett.a), del D.L. 34/2020, nel modificare l’articolo 23, c.1, del D.L. 18/2020, ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale ricompreso tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.

Ha inoltre aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste dall’articolo 23 del D.L. 18/2020.

Il congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del citato decreto 18/2020 è, come noto, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e la fruizione è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito come nel caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al menzionato congedo è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 73/2020.

Inoltre, l’articolo 73 del D.L. 34/2020, modificando l’articolo 24 del D.L. 18/2020 ha altresì incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020; conseguentemente, per i soggetti aventi diritto ai permessi in questione, è stata prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n.45/2020 e n. 81/2020, e con messaggio n. 1621/2020, con la presente circolare si forniscono le istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge 77/2020, di conversione del D.L.34/2020.

Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19

La legge 17 luglio 2020, n. 77, nella conversione del D.L. 34 ha esteso il periodo di fruizione del congedo Covid fino al 30 agosto 2020.

La medesima legge ha altresì esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’art.23 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.27/2020 in relazione al beneficio concesso ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, c.1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo24 del D.L. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 23 del D.L. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della Circ. 45/2020.

Ferme restando le indicazioni fornite nella circolare n. 81/2020 sulla conversione / trasformazione d’ufficio delle domande di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in congedo COVID-19, si precisa che, a seguito dell’ampliamento del periodo di fruizione del congedo di cui trattasi, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi ad oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.

Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria

La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.

La fruizione del congedo in modalità orario riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.

Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo COVID-19 non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste nel citato articolo 23 del D.L. 18/2020; pertanto, il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria

Il congedo COVID-19, in modalità oraria, può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n.45/2020 e n.81/2020, in merito alla compatibilità del congedo COVID-19 ad ore con altri congedi, permessi o prestazioni si richiamano le indicazioni contenute nel messaggio n. 1621/2020 con le seguenti precisazioni:

  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore;
  • risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui alla L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, c. 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non  contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Da ultimo si precisa che la fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi di cui al paragrafo 5 della Circ. 81/2020.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria

Con il messaggio n. 3105 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.

Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.