Cuneo Fiscale 2020 – I beneficiari

L’Inps , con circolare n. 96 del 21 agosto 2020 , da il via libera all’applicazione del cuneo fiscale , come da D.L. n. 3 del 5.2.2020 , in sostituzione del cd ” Bonus Renzi ” .

A partire dal 1° luglio 2020 ci sono due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro che è, pertanto, abrogato dalla medesima
decorrenza.


Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

  • trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
  • un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

Entrambe le misure sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta a condizione che l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati – articolo 13 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) – , che per l’anno 2020 è pari ad euro 8.174,00 .

CHI NE HA DIRITTO

I beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
    – compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    – indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    – somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    – remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    – prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett.h-bis);
    – compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento. Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

Nei soggetti beneficiari del trattamento integrativo ci sono i soggetti beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale.

Qui di seguito elenchiamo le relative prestazioni :

– l’indennità di disoccupazione NASpI;
– l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
– i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
– gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di solidarietà;
– l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
– l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
– crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
– indennità di maternità per congedo obbligatorio;
– congedo obbligatorio del padre;
– assegno per le attività socialmente utili;
– indennità di tirocinio;

– tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
– l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);

– la malattia;
– le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
– il congedo parentale;
– il congedo facoltativo del padre;
– le indennità antitubercolari TBC;
– i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
– le prestazioni di congedo straordinario.

Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.

CHI NON HA DIRITTO

Rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, come di seguito elencate:

– il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
– il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
– i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.

Rimane escluso anche il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato.

Sono altresì da escludere :

– le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
– le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:

– il Reddito di cittadinanza;
– gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
– l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
– le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
– l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22- quater del D.L. n. 18/2020;
– l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
– il Premio alla Nascita;
– l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
– il bonus baby-sitting.

INCAPIENTI

L’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, riconosce il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche se l’imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.

CONGUAGLI E RINUNCE

L’Inps , in qualità di sostituto d’imposta , riconoscerà automaticamente il trattamento integrativo senza alcuna richiesta da parte dei lavoratori .

Gli stessi potranno altresì rinunciare ai predetti benefici ove si posseggano altri redditi da lavoro dipendente e si superi le soglie reddituali previste dalla legge per la concessione del beneficio .