Indennità Decreto Agosto n. 104/2020 – Prime indicazioni

L’Inps , con proprio messaggio n. 3160 del 27.8.2020 , fornisce le prime indicazioni in ordine alle misure ed alle indennità introdotte dal Decreto Agosto , n. 104 del 14.8.2020 .

PROROGA INDENNITA’ NASPI e DIS-COLL

L’articolo 5 del DL Agosto proroga di altri due mesi le prestazioni NASpI e Dis-Coll il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 .

La stessa proroga vale anche per i soggetti che hanno beneficiato della proroga introdotta dall’articolo 92 del DL Rilancio Italia .

L’importo riconosciuto è pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria .

LAVORATORI NON RIENTRANTI NELL’INDENNITA’ ONNICOMPRENSIVA DELL’ART. 9 DEL DL AGOSTO , N. 104 del 2020

L’articolo 9 del DL Agosto ha previsto una indennità onnicomprensiva per alcuni lavoratori autonomi e subordinati già destinatari dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo , aprile e maggio 2020 .

Invece i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo , che avevano usufruito delle indennità Covid-19 da marzo a maggio 2020 , sono stati esclusi da tale nuova indennità .

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI ED IN SOMMINISTRAZIONE DEI SETTORI TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

L’indennità onnicomprensiva è stata prevista a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.


Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.


La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,

INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI CHE IN CONSEGUENZA DEL COVID-19 HANNO CESSATO , RIDOTTO O SOSPESO LA LORO ATTIVITA’ O IL LORO RAPPORTO DI LAVORO

Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 del DL Agosto prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda – non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità onnicomprensiva è pari ad € 1.000,00

Lavoratori dipendenti stagionali diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Tra questi rientrano i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.


Lavoratori intermittenti

Tra questi rientrano i lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Lavoratori autonomi occassionali

Tra questi rientrano i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui alla legge 335 del 1995, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Tra questi rientrano gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335 del 1995 , alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo

Tra questi rientrano i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.


Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari

Tra questi rientrano i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:


– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tutte le richiamate indennità , di cui all’art. 9 del DL Agosto , non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia.


Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.


Infine, il comma 7 dell’articolo 9 del DL Agosto prevede che le indennità di cui al medesimo articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Istituto inoltre precisa che successivamente fornirà istruzioni per la presentazione delle domande telematiche.

Altresì , per tutti quelli che hanno già fatto domanda per le indennità Covid-19 , per i mesi di marzo aprile e maggio 2020 , e che hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva istituita con il DL Agosto , gli stessi non devono presentare nuova domanda e l’Inps ne verificherà d’ufficio i requisiti .

TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 84 DEL D.L. RILANCIO ITALIA

L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, infine, al comma 8 prevede che decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo – si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.
In particolare, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità COVID-19 sono le seguenti:


– Liberi professionisti titolari di partita IVA;
– Collaboratori coordinati e continuativi;
– Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
– Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– Lavoratori intermittenti;
– Lavoratori autonomi occasionali;
– Incaricati alle vendite a domicilio;
– Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.


Si rinvia alla circolare dell’Inps , la n. 66 del 2020 , per ulteriori precisazioni in ordine alle categorie di lavoratori destinatari delle indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e alla relativa indennità alle stesse spettanti.

LAVORATORI MARITTIMI

L’articolo 10 del DL Agosto prevede, infine, un’indennità pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato.


Anche detta indennità a favore dei lavoratori marittimi non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1987, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l’anno 2020.