Riscatto ai fini pensionistici per il periodo di studio diplomi A.F.A.M.

L’Inps , con circolare n. 95 del 21 agosto 2020 , fornisce le indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi formativi dell’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale .

Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:


– diploma accademico di primo livello;
– diploma accademico di secondo livello;
– diploma di specializzazione;
– diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).

Per i riscatti dei titoli conseguiti in base alle norme previgenti prima dell’entrata in vigore della legge 508 del 1999 , il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ( che si allega alla presente ) .

In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, la circolare Inps dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e
riscattabili alle seguenti condizioni:

  1. possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
  2. conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).

A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla tabella ministeriale allegata , è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.


Per quanto non diversamente disciplinato dalla circolare Inps n. 95 del 2020, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Allegato Decreto Ministeriale n. 331 del 2019 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/08/Circolare-numero-95-del-21-08-2020_Allegato-n-1.pdf