Assegno di Natalità (Bonus Bebè) – Criteri istruttori annualità dal 2017 al 2020

L’Inps , con messaggio n. 3104 dell’11.8.2020 , fornisce chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori sulle domande riferite agli eventi di nascite , adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti nelle annualità dal 2017 al 2020 ed indicazioni sulla sospensione dei termini di cui al DL 18 “Cura Italia” .

Come già anticipato nella circolare dell’Inps n. 26 del 2020 per gli eventi – nascite , adozioni ed affidamenti preadottivi – del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno di natalità .

Le regole descritte nella predetta circolare 26/2020 valgono soltanto per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020 .

In presenza di ISEE non abbinata alla domanda per la sua insussistenza , la prestazione viene ugualmente erogata nella misura minima di 80 euro mensili o di 96 in caso di figlio successivo al primo .

Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Qui di seguito 3 casi tipici :


Caso 1 – Domanda presentata nei 90 giorni dall’evento (es. nascita) in assenza di ISEE; l’ISEE è poi presentato successivamente alla domanda entro i 90 giorni dall’evento; l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’ISEE.
Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 2 febbraio. La DSU, non presente al momento della domanda, è presentata il 3 marzo. Ad aprile viene corrisposta la rata con l’integrazione per i mesi di marzo ed aprile mentre per gennaio e febbraio 2020 viene corrisposto l’importo minimo (80 euro o 96 euro).


Caso 2 – Domanda presentata nei 90 giorni dall’evento in assenza di ISEE; l’ISEE è poi presentato successivamente alla domanda e successivamente ai 90 giorni dall’evento:
l’integrazione decorre dalla data di presentazione dell’ISEE.
Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). La DSU non viene presentata. In assenza di ISEE viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi. A giugno 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di
importo spettante a decorrere da giugno 2020.


Caso 3 – Domanda dopo i 90 giorni dall’evento in assenza di ISEE; l’ISEE è successivo alla domanda: l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’ISEE. Esempio: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. Domanda presentata il 7 settembre 2020 (dopo 90 giorni dall’evento nascita). La DSU non viene presentata. In assenza di ISEE, viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) a decorrere da settembre, per i mesi da settembre in poi. A ottobre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da ottobre 2020.

In presenza di ISEE che rechi omissioni e/o difformità , sia presentata in prima domanda e sia presentata successivamente , – c.d. ISEE difforme – per dati del patrimonio mobiliare e/o dati reddituali autodichiarati, i criteri istruttori saranno i seguenti :

ISEE con omissioni/difformità antecedente alla domanda


Criteri per la regolarizzazione con nuova DSU o con rettifica retroattiva:


Caso 1 – Domanda preceduta da ISEE con 0missioni/difformità: la regolarizzazione retroagisce
all’evento se la domanda è stata presentata nei 90 giorni dall’evento; in questo caso l’importo dell’assegno viene adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme sin dall’evento.
Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). La DSU viene presentata a febbraio 2020 ma ne deriva un ISEE con
omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi. A dicembre 2020 viene presentata una nuova DSU in sanatoria da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro.
In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno; viene cioè ridetermina la rata per un importo pari a 160 euro, a partire da gennaio 2020.


Caso 2 – Domanda preceduta da ISEE con omissioni/difformità: la regolarizzazione retroagisce
alla data della domanda se la stessa è stata presentata dopo i 90 giorni dall’evento. In questo caso l’importo dell’assegno è adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme dalla data della domanda.
Esempio: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. Domanda presentata a settembre 2020 (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). La DSU viene presentata a marzo 2020 ma ne deriva un ISEE con omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da settembre in poi. A novembre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da settembre 2020. Si riconosce quindi da settembre 2020 la rata da 160 euro.


ISEE con omissioni/difformità successivo alla domanda

Criteri per la regolarizzazione con nuova DSU o con DSU rettificativa.


Se l’ISEE è successivo alla domanda ed è difforme, sia nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei 90 giorni dall’evento sia nel caso in cui sia stata presentata dopo i 90 giorni, la regolarizzazione con una nuova DSU (o con una DSU rettificativa) decorre dalla data della DSU da cui siano derivate le omissioni/difformità:l’importo dell’assegno è adeguato al valore del nuovo ISEE non difforme sin dalla data di presentazione dell’ISEE difforme.
Esempio con domanda tempestiva: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 10 febbraio 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’ISEE viene presentato il 7 marzo ma presenta omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio a febbraio. A giugno 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro che dà diritto alla rata da 160 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da marzo 2020. Si riconosce quindi da marzo 2020 la rata da 160 euro.


Esempio con domanda tardiva: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. Domanda presentata a settembre (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da settembre in poi. A ottobre 2020 viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni con omissioni/difformità. A novembre viene presentata una DSU da cui deriva un ISEE minorenni privo di omissioni/difformità il cui valore è inferiore a 7.000 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante, a decorrere da ottobre 2020. Si riconosce quindi da ottobre 2020 la rata da 160 euro.


Sia nel caso di ISEE difforme antecedente alla domanda, sia nel caso di ISEE difforme successivo alla domanda, è possibile provvedere alla regolarizzazione presentando una documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE. In tali ipotesi, l’importo dell’assegno sarà quello derivante dall’Isee difforme che la struttura territoriale Inps ha considerato valido a fronte della documentazione giustificativa prodotta dall’utente.

Resta fermo che, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento anche nel 2020 per effetto della durata, rispettivamente, triennale e annuale del beneficio, continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento (la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché le relative circolari e messaggi), pertanto per tali domande:
– è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;
– continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiorealla sogliadi25.000 euro anche per l’annualità 2020;
– permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);
– continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa (in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo – e se l’ISEE minorenni non è
superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 – o 192 euro in caso di figlio successivo al primo);
– permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente, in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020, e continuano ad applicarsi, anche per il 2020, le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017 nonché la circolare n. 85/2019.

L’articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Cura Italia ha previsto che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione
.”.

In riferimento alla sospensione dei termini si deve ricordare che, in materia di assegno di natalità (cfr. la
legge n. 190/2014 e le successive disposizioni), il DPCM 27 febbraio 2015 ha previsto un termine di 90 giorni dall’evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo) per la presentazione della domanda.

Pertanto se la domanda di bonus bebè viene presentata tempestivamente entro 90 giorni dall’evento, ad esempio dalla nascita, la prestazione decorre dalla nascita stessa se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.


Ciò posto, nella fase di emergenza legata al Covid 19, al termine di 90 giorni di cui al DPCM del 27 febbraio 2015, deve ritenersi applicabile la “sospensione” per effetto di quanto previsto nell’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, alla luce delle ragioni sopra indicate.


Da quanto sopra esposto deriva che, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi
nel periodo contemplato dall’articolo 34, ossia avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso in applicazione dell’articolo citato, e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020.

Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.


La medesima sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020).

Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.


Deve considerarsi così del tutto superata, per effetto della normativa generale introdotta dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, la disciplina transitoria introdotta dall’Istituto con il messaggio n.1099/2020 di proroga dei termini di presentazione delle domande in relazione a nascite/adozioni/affidamenti/ avvenuti dal 1° gennaio 2020 all’11 marzo 2020.