NASpI – Obbligo del versamento addizionale. Lavori esclusi

L’Inps , con propria circolare n. 91 del 4.8.2020 , delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012.

Come noto il c. 28 dell’art.2, della legge 92/2012 indica il contributo addizionale per finanziamento Naspi, pari all’1,4% dovuto dai datori di lavoro per i rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato. Il citato contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di Somministrazione.  Il successivo c. 29 dello stesso articolo, indica invece le tipologie di contratto alle quali tale contributo addizionale non si applica. 

In merito si rappresenta che la novella normativa di cui all’art.1, c.13 Legge 160/2019(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) modifica le disposizioni succitate previste dai commi 28 e 29 Legge 92/2012 ampliando il numero delle tipologie contrattuali non soggette al contributo addizionale.

Fattispecie escluse dal contributo addizionale: per disposizione dell’art.2. commi 28 e 29 L. 92 il contributo addizionale non si applica:

– ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.                  

L’applicazione dell’esonero presuppone l’esistenza di una connessione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che l’assunzione deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per l’assenza. La fattispecie deve, pertanto, essere intesa come limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto;

– ai contratti di lavoro in apprendistato;

– ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art.  1, c. 2, del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;

ai contratti di lavoro domestico.

In merito si rappresenta che tale esclusione non riguarda i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione, essendo tali fattispecie disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (art. 2240 c.c.).

Sono altresì esclusi dall’obbligo contributivo in argomento:

– i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, c.3, L.92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI;

– le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art.8, c. 2, della L.223/1991, avvenute in vigenza della norma, ossia sino al 31 dicembre 2016, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2, c.37, della L. 92/2012.

Lavoratori Stagionali : Per le tipologie di lavoro stagionale di cui alla lett.b art.2, c.29 L.92/2012 l’esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:

– per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;

– limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1°/1/2013 al 31/12/2015 per i lavoratori assunti a  tempo determinato nell’ambito delle  attività stagionali definite  tali dagli avvisi comunali e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31/12/2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La disposizione esonerativa da ultimo richiamata non è stata reiterata. Pertanto, a decorrere dal 1/1/ 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI. Si rammenta che per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.

La novella di cui all’art. 1, c. 13, lett. a), della L. 160/2019: Il citato art.1, c.13 lett. a) della citata legge dispone:

All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: “al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29»”.

Tale modifica incide sul regime temporale di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le fattispecie contrattuali previste alla lett. b) del c. 29 dell’art. 2 della medesima legge.  In particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1/1/2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31/12/2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo. La norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo in argomento, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei CCNL stipulati entro il 31/12/2011 OO.SS. e OO. Datoriali comparativamente più rappresentative.

Considerato quanto sopra, e solo per determinare l’ambito di applicazione per l’esclusione dal versamento del contributo in argomento, l’esonero si riferisce anche ai contratti di  lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1/1/2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese  –  stipulati in  forza  di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31/12/2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a  quelle  attività  stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31/12/ 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale.L’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi  al 1° gennaio 2020, per i contratti di lavoro stagionali che, pur afferenti alle fattispecie  richiamate alla lett. b) del c.29 dell’art.2 L 92/2012, siano stati stipulati precedentemente alla predetta data del 1/1/2020. Al riguardo si precisa che, nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2020, l’esonero contributivo in argomento si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data. Ciò in considerazione dell’analogia, relativamente al regime contributivo in esame, tra le ipotesi di “sottoscrizione di un nuovo contratto” e quella di “rinnovo”.

Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano: La citata modifica normativa introduce un nuovo ambito di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI. Infatti l’art.1,c.13 lett.b) della legge 160/2019 inserisce la lett. B bis  al c.29 dell’art.2 della L. 92/2012 disponendo che: “A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori  assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019”.

Tenuto conto della disposizione normativa da ultimo riportata, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1/1/2020, per lo svolgimento delle attività definite stagionali dai CCNL, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31/12/2019 dalle OO. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Per espressa previsione  normativa – come, peraltro, previsto anche dall’articolo  51  del D.lgs  81/2015 – l’esonero contributivo in argomento trova attuazione per le fattispecie contrattuali previste dai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Il concetto di attività stagionale richiamato dalla novella normativa deve essere inteso in senso analogo a quello previsto alla lettera b) dell’art. 2, c.29, della L. 92/2012, e, quindi, riferito a rapporti di lavoro di durata limitata nel tempo, relativi ad attività finalizzate ed organizzate per un espletamento temporaneo limitato ad una stagione. Detto esonero contributivo trova applicazione limitatamente alle attività svolte  nel  territorio della provincia di Bolzano, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l’azienda del datore di lavoro.

I c.d. lavoratori extra e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo: L’art.2, c. 29, lett. d-bis), L.92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019, dispone che il contributo addizionale di cui al c.28 del medesimo articolo non  si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015. Si tratta delle assunzioni di lavoratori adibiti all’”esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.

I c.d. lavoratori extra : L’art.29, c. 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015 non detta una dettagliata disciplina del lavoro extra, ma definisce gli ambiti entro i quali la contrattazione collettiva può individuare gli “speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare fattispecie contrattuale. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie in esame, ha ritenuto che “[…] il rapporto di lavoro è legittimo in quanto abbia come causa lo svolgimento dello speciale servizio, della durata normativamente fissata, previsto dalla disposizione collettiva […]”. Pertanto, è necessaria l’adibizione del lavoratore allo speciale servizio previsto dalla norma collettiva. Per quanto attiene alla durata del contratto, si ritiene utile precisare che la norma  – che stabilisce la durata in relazione al servizio  (e  non al contratto) – non consente la stipulazione  del contratto di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di un servizio che ecceda la durata dei tre giorni.

Le disposizioni in argomento sono applicabili unicamente nei settori del turismo e ai pubblici esercizi. Sono comprese        in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).

Per quanto riguarda l’individuazione delle attività sopra riferite si fa riferimento alla tabella contenuta nella circolare n. 194 del 27/11/2015

Si osserva che, per quanto riguarda le gelaterie e le pasticcerie di cui al codice Ateco 56.10.30, oltre al c.s.c. 70504 sono stati successivamente previsti anche i c.s.c.  40405 e 40407. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla fattispecie contrattuale come sopra delineata non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.

Le assunzioni per la fornitura di lavoro portuale temporaneo: A decorrere dal 1/1/2020, i contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo sono esonerati dal contributo addizionale NaspI.  La fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata all’art. 17 L.84/1994, espressamente richiamato dall’art. 29, c. 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015.

L’articolo 17 della legge n. 84/1994 prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito dalle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della medesima legge. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non costituite, le autorità marittime, adottano specifici regolamenti volti a disciplinare le attività svolte dalle imprese di lavoro portuale temporaneo.

Le suddette imprese individuate ai sensi del c.2 e 5 dell’art.17 della medesima legge, “la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali”, devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo dall’Autorità di sistema portuale o dall’autorità marittima.

Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.

Come sopra precisato, la novella normativa dispone l’applicazione dell’esonero in argomento ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi dell’art. 29, c. 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015, il quale fa riferimento alle assunzioni di lavoratori adibiti alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge n. 84/1994.

Al riguardo, si ritiene che l’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI debba essere escluso anche per i lavoratori assunti con contratto a termine per la fornitura di lavoro portuale dalle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali previste dall’art. 21, c. 1, lett. b), della legge n. 84/1994, trattandosi di fattispecie analoga. Le posizioni contributive riferite alle imprese abilitate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo (ossia quelle di cui agli artt. 17, commi 2 e 5, e 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994) sono identificate con il codice di autorizzazione “2U”

La disciplina applicabile ai contratti di lavoro temporaneo in argomento è contenuta nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali, come previsto dal comma 7 dell’art. 17, ed è inserita, ai sensi del successivo comma 13, nell’autorizzazione rilasciata all’impresa fornitrice di lavoro temporaneo nonché nelle autorizzazioni concesse alle imprese utilizzatrici, di cui agli articoli 16 e 18 della stessa legge. Per espressa previsione dell’ultimo capoverso del primo comma dell’articolo 17, la “disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale”.

Si ritiene utile, infine, precisare che in ragione del combinato disposto dell’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 84/1994 e dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 160/2019, non si applica alla fattispecie di cui al comma 6 del già richiamato articolo 17.

Fattispecie soggette al contributo addizionale ma escluse dall’applicazione  dell’incremento : Si ricorda che l’art.1, c.3, del D.L. 87/2018,come modificato dall’art.1, c. 403, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha espressamente escluso  l’applicazione  dell’incremento  del  contributo addizionale NASpI) ai rinnovi dei contratti di lavoro a  tempo  determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:

  1. università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  2. istituti pubblici di ricerca;
  3. società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  4. enti privati di ricerca.

Queste fattispecie, pertanto, come già precisato con la circolare n. 121/2019, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma, per espressa previsione dell’articolo 1, c. 3, del D.L. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.