Conferma dell’Assegno Ordinario d’Invalidità . Chiarimenti

L’Inps , con messaggio Hermes n. 3039 del 4.8.2020 , ha fornito dei chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per la presentazione delle domande di conferma dell’assegno ordinario d’invalidità .

In considerazione dell’emergenza Covid-19 , dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 , è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali .

La circolare dell’Inps n. 50 del 2020 al punto 1.3 ha precisato che gli effetti della sospensione riguardano le domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno , sia per il semestre precedente la scadenza e sia per i 120 giorni successivi alla stessa .

Il messaggio Inps n. 2244 del 29.5.2020 ha indicato i criteri per il computo del periodo di sospensione dei termini .

Quindi in virtù dei documenti su esposti , l’Inps fornisce i seguenti chiarimenti .

A) Nell’ipotesi relativa alla domanda di conferma i cui termini di presentazione semestrali, precedenti la scadenza dell’assegno ordinario di invalidità, ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1°
giugno 2020, la domanda stessa, in presenza dei requisiti sanitari, produce effetti dalla scadenza dell’assegno.
In tali casi l’assegno ordinario di invalidità viene erogato senza soluzione di continuità.

B) Nell’ipotesi relativa alla domanda di conferma, i cui termini di presentazione relativi al periodo di 120 giorni successivi alla scadenza dell’assegno stesso ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, si chiarisce, coerentemente con le istruzioni di cui alla circolare n. 262/1984 p. 1.7, che in presenza dei requisiti sanitari:

  • la conferma ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (semprechè detta presentazione avvenga entro il termine di differimento di cui al messaggio n. 244/2020). Pertanto il pagamento, per effetto della conferma, sarà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, considerato che sono sempre rimasti attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’Istituto;
  • il nuovo triennio deve essere computato dalla data di scadenza del precedente. Pertanto la sospensione, di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, in tal caso produce l’effetto di considerare la domanda quale domanda di conferma dell’assegno originario, anziché come nuova domanda (ipotesi quest’ultima che richiede l’accertamento del requisito sanitario e di quello amministrativo), trattandosi di conferme da ritenersi consecutive ancorchè vi sia stata soluzione di continuità di pagamento.

C) Nell’ipotesi relativa ai casi per i quali al 23 febbraio 2020 siano già trascorsi i 120 giorni per la presentazione della domanda di conferma, la predetta sospensione non rileva.
In tali casi la domanda di conferma presentata dopo la scadenza del termine di centoventi giorni deve essere considerata e definita quale nuova domanda di assegno, coerentemente con le istruzioni di cui alla circolare Inps n. 262 del 1984 punto 1.7