Reddito/Pensione di Cittadinanza – tempistiche per la fruizione

L’Inps , con messaggio n. 2975 del 28.7.2020 , illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni che si applicano a decorrere dal mese successivo alla data in vigore del DL n. 4 del 2019 , convertito in legge n. 26 del 28.3.2019 .

L’attivazione dei meccanismi di decurtazione è subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Tale decreto, emanato il 2 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020 e reca “Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza” (Allegato n. 1).

Esso stabilisce le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta RdC e viene ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

Sono previsti, tuttavia, due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza:

  • decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva;
  • decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

Allegato n. 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/07/Messaggio-numero-2975-del-28-07-2020_Allegato-n-1.pdf