Vittime del Dovere e dei loro familiari Superstiti – Benefici fiscali

Riceviamo e pubblichiamo , dall’Inps – Direzione Centrale delle Pensioni , la seguente nota .

” Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali di cui all’articolo 1 comma 211 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore delle vittime del dovere ed equiparati ed ai loro superstiti.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti riguardo alla specifica tipologia di trattamenti pensionistici interessati dalla normativa in argomento facendo seguito a quanto già comunicato nel messaggio n. 3274 del 10 agosto 2017.


Si precisa che le prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui al comma 563 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 sono comunque esenti IRPEF ex articolo 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232, dal momento che per tale categoria di vittime il beneficio fiscale spetta in ragione del riconoscimento dello status di vittima del dovere e non per la tipologia della pensione conferita (ordinaria/privilegiata). 


Per quanto concerne invece le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equiparati di cui all’articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, detta esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato. “