Reddito di Emergenza e di Cittadinanza – Le novità del DL Rilancio

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 34 (cd. Decreto Rilancio), viene confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di Emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020. 

Inoltre, l’articolo 84, comma 13, del DL n. 34 prevede che i lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi con i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID 19 – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare domanda per accedere alle indennità. 

Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell’indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Per coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non è necessario presentare una nuova richiesta. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la circolare dell’Inps n. 80 del 6.7.2020 .

La stessa situazione vale , ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del DL n. 34 , qualora ricorrano le condizioni, per i lavoratori domestici già beneficiari del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici. 

Anche in questo caso, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la circolare dell’Inps n. 66 del 29.5.2020 .

Infine, si ricorda che l’articolo 94 del DL n. 34 prevede che i percettori di Reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello RdC/PdC – com esteso per la comunicazione dei redditi percepiti. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare il messaggio dell’Inps n. 2423 del 12.6.2020 .