Riliquidazione Pensioni Militari e Forze di Polizia

Si segnala un’importante sentenza delle Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti , la n. 73 del 2020 , in merito al ricorso presentato in sede di appello dall’INPS per l’annullamento della sentenza n. 89/2018 emessa dalla Sezione Regionale per la Calabria che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione come previsto dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73.

Come si ricorderà la norma prevede per il personale militare che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

L’INPS, al contrario, aveva calcolato l’importo della pensione applicando un’aliquota inferiore e meno favorevole facendo riferimento anziché all’art. 54 , all’art. 44 , che riguarda esclusivamente il personale civile.

Alcuni pensionati ex militari o ex appartenenti al comparto sicurezza avevano presentato domande di riliquidazione del trattamento pensionistico.

L’INPS aveva sempre respinto le istanze ed erano state attivate diverse azioni di contenzioso che le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti avevano accolto riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle pensioni.

L’INPS, contro tali decisioni, ha proposto ricorso in appello presso le Sezioni Centrali e, la prima Sezione, non ha ritenute valide le motivazioni addotte dall’Istituto in quanto non hanno trovato riscontro nelle norme.

La Corte dei Conti, con la sentenza sopra citata, ha respinto l’appello dell’Istituto ed ha riconosciuto , in favore del pensionato ricorrente , l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% , prevista per i militari dall’art. 54, comma 1 del DPR. 1092/73.

Nella formulazione delle conclusioni la Corte dei Conti ha confermato la sentenza di I° ed ha dichiarato che , nei confronti del ricorrente , trova applicazione l’aliquota di rendimento del 44% prevista per i militari dall’articolo 54 , comma 1 , DPR 1092/73.

Va sottolineata l’importanza della sentenza in quanto emessa dalle Sezioni Centrali della Corte dei Conti e quindi sentenza di appello (2° grado) che si rileva fondamentale per la casistica segnalata e che va a consolidare la giurisprudenza positiva in favore dei pensionati.

Alla luce della sentenza è sempre più consigliabile la presentazione delle domande sperando che l’INPS possa risolvere il problema amministrativamente ed evitare una mole notevole di ricorsi.

Vi ricordiamo che l’istanza può essere proposta dal personale militare e del comparto sicurezza (Esercito, Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri) arruolato nel periodo dall’ 1/01/1981 fino al 30/06/1983 e che ha maturato un’anzianità contributiva compresa fra i 15 anni e i 18 anni al 31/12/1995 (comprese le maggiorazioni) e che non ha beneficiato del calcolo con il sistema retributivo.

Si allega fac-simile domanda . https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/07/FAC-SIMILE-RILIQUIDAZIONE-PENSIONE.odt