Ricalcolo TFS per inclusione aumenti periodici di 6 scatti

La riliquidazione del trattamento di fine servizio , per la mancata inclusione dei sei scatti nel calcolo (mentre ai fini pensionistici sono valutati alla data di cessazione dal servizio per qualsiasi causa) , è un beneficio che viene riconosciuto in favore dei lavoratori appartenenti ai Militari e al Comparto Difesa e Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza. Non trova applicazione nei confronti del Corpo dei Vigili del Fuoco).

L’art. 6-bis del D.L. 387/87 convertito nella legge 472/87 come modificato dall’art. 21 della legge 232/90 ha previsto che i sei scatti debbano essere computati nella determinazione dell’importo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per:

  • raggiungimento del limite di età;
  • permanente inabilità al servizio;
  • per decesso;
  • a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Nonostante quanto previsto dalle norme, in quest’ultimo caso, l’INPS non applica il beneficio al momento della liquidazione del TFS , nel caso in cui la cessazione dal servizio , avviene a domanda , pur in presenza dei predetti requisiti.

Pertanto la mancata inclusione dei sei scatti ai fini del TFS riguarda il personale andato in pensione a domanda con i 55 anni e i 35 anni di servizio utile.

Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza numero 1231 del 2019 ha dichiarato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti.

I pensionati che si trovano in queste condizioni potranno presentare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – un’istanza con la quale richiedono il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti a condizione che siano appartenuti alle Forze Armate o a Corpi di Polizia ad ordinamento civile o militare e che siano andati in pensione a domanda avendo, al momento della cessazione dal servizio, 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Vi ricordiamo che nel caso l’INPS respingesse le domande va presentato ricorso dinanzi al T.A.R.

Allegato fac-simile domanda https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/07/domanda-ricalcolo-TFS.odt