Germania e Stati Membri della CE – Chiarimenti su brevi periodo di lavoro

L’Inps , con messaggio n. 2797 del 14.7.2020 , fornisce i chiarimenti relativamente ai lavoratori – privati e pubblici – ed ai percettori di NASpI , che svolgono per periodi brevissimi attività lavorativa in Germania .

La legislazione tedesca (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 122, comma 1) riconosce, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica (Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 58, comma 1, n. 4).

Nei casi segnalati, l’attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia.


Tale contribuzione ha consentito la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l’anticipazione della decorrenza della pensione italiana.

La posizione dell’Inps , in linea con quella già espressa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , è molto restrittiva e verrà applicata sia per i dipendenti privati , sia per i pubblici e sia per i percettori della Naspi .

La prima considerazione , per i dipendenti privati , è quella relativa allo Stato di residenza del lavoratore nel quale lo stesso svolga attività lavorativa “sostanziale” , cioè che svolga almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta .

L’articolo 14 del Regolamento CE n. 987 del 2009 precisa che , ai fini della determinazione della legislazione da applicare , non devono essere considerate le attività marginali , attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o del 5% della retribuzione globale.

In queste situazioni il lavoratore è da ritenere che svolga l’attività in uno Stato soltanto e la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale .

Quindi , di conseguenza , si chiarisce che , il lavoratore che svolga un’attività lavorativa subordinata in Italia e un’attività , in Germania , di portata marginale o comunque non sostanziale , la legislazione applicabile è unicamente quella italiana .

Pertanto, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS – in qualità di Istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza – della propria situazione lavorativa.


A seguito di tale comunicazione, l’Istituto deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana (art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009).


Nel caso in cui, per effetto dell’omessa comunicazione , ci sia l’accredito di contribuzione in Germania e dopo i relativi accertamenti , si stabilisce che la legislazione applicabile è quella italiana , il periodo accreditato non verrà riconosciuto e tale provvedimento verrà comunicato all’istituzione tedesca.

La stessa cosa vale per il dipendente pubblico che , durante un periodo di aspettativa , svolge un breve periodo di lavoro in uno Stato COMUNITARIO.

In primo luogo il dipendente deve informare l’Amministrazione di appartenenza per la compatibilità dell’incarico con il rapporto in essere .

Qualora l’occupazione nello Stato Estero sia ritenuta compatibile con l’impiego pubblico , si prefigura l’esercizio dell’attività lavorativa in due o più Stati membri , con l’obbligo di comunicazione all’Inps della propria situazione lavorativa . Di conseguenza l’Inps procederà alla determinazione della legislazione applicabile.

L’articolo 11 , paragrafo 3 b) del Regolamento CE n. 883 del 2004 , stabilisce che la legislazione applicabile al dipendente pubblico è quella dello Stato membro a cui appartiene l’Amministrazione da cui lo stesso dipende.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, oltre ad essere occupato in qualità di pubblico dipendente, svolga un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più Stati comunitari .

Infine , nel caso di percettore di Naspi , che svolga un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i criteri sopra illustrati per i lavoratori dipendenti privati .

Per accertare un’eventuale indebita percezione delle prestazioni di disoccupazione , si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare Inps n.85/2010 e ai chiarimenti contenuti nella circolare Inps n. 177/2017, sul principio dell’esportabilità della prestazione NASpI per quei beneficiari che si rechino in altro paese dell’Unione europea alla ricerca di un’occupazione, previo assolvimento dei previsti adempimenti.

Le Sedi Inps periferiche sono tenute a riesaminare d’ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti contenuti nel presente messaggio e di conseguenza, anche le domande di pensione già istruite e/o definite in difformità , dovranno essere riesaminate d’ufficio e i ricorsi pendenti dovranno essere gestiti sulla base delle predette disposizioni.