Covid – 19 Congedi e permessi

L’Inps , con circolare n. 81 dell’8.7.2020 fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Premesso che il D.L. 18/2020  ha introdotto un congedo indennizzato COVID-19 per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè l’incremento di ulteriore 12 giorni di permesso retribuito di cui alla L.104/1992 usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il congedo COVID-19 può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa allo stesso è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus  per  l’acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  o  integrativi  dell’infanzia,  nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto, con la Circ. 73/2020.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite già fornite con la Circ.45/2020, e con il Msg.1621/2020,  con  la  presente  circolare  si  forniscono  istruzioni  in  relazione  alle modifiche apportate, dagli artt.72 e 73 del D.L. 34/2020, in ordine alla durata del congedo Covid19, all’ampiamento del periodi di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992.

Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19

Il D.L. 34/2020 estende il periodo di fruizione del congedo Covid19 individuando come arco temporale il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 superando il precedente limite del 3 maggio aumentando il numero dei giorni da 15 a 30. Ne consegue che i genitori possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19.

Periodi  di  congedo  COVID-19  e  conversione  d’ufficio  dei  periodi  di  congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La domanda di congedo Covid19 può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio e può riferirsi anche a periodi fruiti prima della data di presentazione della domanda purchè non anteriori al 5 marzo.

Si rappresenta che l’art.23 del D.L. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo Covid19 di eventuali periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale indicato fino ad un massimo di giorni 30.

In merito si rappresenta che in data 29/3/2020 è  stata  rilasciata  apposita  procedura  di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19,  pertanto in merito alla conversione d’ufficio si precisa che questa riguarderà solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato; mentre, per i lavoratori iscritti alla G.S. e per i lavoratori autonomi tale trasformazione riguarderà le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020.

Considerato il dettato normativo per cui la conversione d’ufficio è disposta per legge dal c.2  dell’art. 23 del  D.L. 18/2020,  non è possibile  richiedere l’annullamento della suddetta conversione / trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti. Qualora, inoltre, non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.  Non sono altresì rinunciabili i periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito.

Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti nell’arco temporale tra il 5  marzo 2020  al 31  luglio 2020,  si precisa che le stesse  non  saranno oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19 in considerazione che da quella data, è possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo nonché in considerazione dell’estensione al 31 luglio 2020 del periodo di fruizione del congedo COVID-19, nonché del possibile accesso al bonus alternativo di cui al c.8 dell’art.23 del D.L. 18/2020.

Tuttavia, i lavoratori che nel periodo di attesa della proroga abbiano presentato domanda di congedo parentale o prolungamento dello stesso in luogo di domanda di COVID-19, potranno presentare una nuova domanda di congedo Covid in sostituzione della precedente, senza bisogno di invio formale di annullamneto della domanda di congedo parentale ovvero di prolungamento dello stesso. In tal caso i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipate dal ddl dovranno darne immediata comunicazione al datore di lavoro della presentazione di nuove domande di congedo Covid in luogo delle precedenti di congedo parentale ovvero di prolungamento dello stesso. Tale ultima disposizione dovrà essere, parimenti osservata, dai lavoratori iscritti alla G.S. nei confronti dei propri committenti.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

La procedura di congedo Covid utilizza la stessa procedura del congedo parentale, all’interno della quale è possibile optare per la richiesta di congedo covid o di congedo covid con figlio disabile o di congedo normale parentale.

Estensione dei permessi retribuiti di cui  alla L. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L’art. 73 del D.L. 34/2020 ha previsto l’incremento di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Ne consegue che i soggetti aventi diritto al beneficio previsto dalla legge 104 potranno, per i mesi di  maggio e giugno usufruire di 3 giorni per singolo mese, ai quail potranno essere aggiunti 12 giorni da utilizzare nell’arco dei due mesi. Si rappresenta che i 12 giorni potranno essere utilizzati anche consecutivamente in un singolo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista. Infine si ricorda che, come  i tre giorni ordinariamente previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della L.104/1992, anche gli ulteriori 12 giorni potranno essere fruiti in modalità frazionata. Si rappresenta infine che i lavoratori già in possesso di provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui alla legge 104, valida per i mesi di maggio e giugno non dovranno presentare una nuova domanda per godere delle ulteriori giornate e i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

La domanda dovrà essere invece presentata in assenza di provvedimenti in corso di validità.

In tal caso i lavoratori dovranno presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi della legge 104. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro per la concessione del numero maggiorato dei giorni, semprechè gli stessi rientrino nei mesi di maggio e giugno e questo anche in caso di domanda successive alla fruizione del periodo.

Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa al congedo COVID-19, il c. 8 del D.L.18/2020, come modificato  dall’art.72,  c.1,  let. c),  del D.L. 34/2020, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’art.25, c. 3, del D.L. 18/2020, di 2.000 euro.

In considerazione delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 ed a seguito del riscontro da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo, si rappresentano, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5    marzo   al 31    luglio),   i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all’art.25, c.3, del D.L.n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro, sopra esposto, è aumentato a 1.000 euro.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della  presente  circolare,  il  medesimo  può  chiedere  il  riesame  di  tale  domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e  riesaminati  in  autotutela. 

Pertanto,  anche  i  ricorsi  già  presentati  presso  il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela.

Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’autorità giudiziaria .