Con Decreto Interministeriale del 1° giugno 2020 – che si allega -, sono stati pubblicati i nuovi coefficienti di trasformazione , validi per il biennio 2021/2022 , utilizzati nel sistema contributivo , che trasformano in pensione annua il montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della vita lavorativa .
I coefficienti di trasformazione sono dei parametri variabili a seconda dell’età anagrafica e sono tanto più elevati quanto maggiore è l’età del lavoratore .
Come si noterà dalla tabella collegata al decreto , dai 57 anni ai 67 anni , si parte dal 1996 fino ad arrivare al 2022 , i coefficienti , a scalare , diminuiscono .
Di conseguenza , ogni biennio , essendo i coefficienti in diminuzione , la pensione annua calcolata è più bassa .
Invece dai 68 anni ai 71 anni , i coefficienti , a scalare , aumentano e diminuiscono ; dal 2016 al 2022 son sempre in diminuzione , pur essendo molto più alti , data l’età , delle altre date anagrafiche ( si prenda ad esempio i 57 anni , per il biennio 2021/2022 il coefficiente di trasformazione è pari a 4,186% ; mentre per i 71 anni è del 6,466% ) .
I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.
Quindi i lavoratori interessati sono :
- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 , i cosiddetti contributivi puri;
- i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 , sia con il sistema misto e sia con il sistema retributivo ;
- i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo , ai sensi dell’articolo 1 , comma 23 della legge 335 del 1995 .
I coefficienti compensano gli scatti degli adeguamenti della speranza di vita dell’Istat e sono biennali .
Il funzionamento del meccanismo è abbastanza semplice . Si prende il montante rivalutato complessivo del lavoratore e si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di uscita ai fini pensionistici .
Esempio : montante contributivo rivalutato € 200.000 , uscita 62 anni pari , al 2020 , coefficiente di trasformazione del 4,790% – pensione annua lorda pari a € 200.000 per 4,790% = € 9.580,00 .
Nel caso di frazioni di anno , esempio 61 anni e 6 mesi , si calcola in questo modo :
- Si prende il coefficiente dell’età superiore – 62 anni – e quello relativo ai 61 anni e si sommano ( facciamo sempre riferimento al 2020, quindi 4,790% più 6/12 di 4,657% – pari a 0,023 – ) per un coefficiente da applicare di 4,813% , ottenuto dalla somma di 4,790 più 0,023
Le frazioni di mese non vengono considerate .
Per le prestazioni di assegno ordinario d’invalidità , pensione di inabilità e pensione ai superstiti , in presenza di una età inferiore ai 57 anni , il coefficiente da prendere in considerazione è quello riferito all’età anagrafica dei 57 anni .
Allegato Decreto e tabella https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-interministeriale-del-01062020-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf