Covid – 19 Indennità per il mese di Maggio 2020

L’Inps , con circolare n. 80 del 6.7.2020 , fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020 L’art. 84 del D. Rilancio, al c. 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto

Tale disposizione individua quali destinatari dell’indennità i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19/5/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il richiedente nella domanda deve autocertificare il possesso del requisito di cui sopra. Per la verifica del requisito reddituale l’INPS – secondo la previsione di cui all’art. 84, c.2, del D.L. 34/2020 – comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’A.E. che, dopo aver effettuato le dovute verifiche  provvederà a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri sui requisiti reddituali. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020 

Il successivo comma 3 dell’articolo 84 prevede altresì, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla G.S., non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione

L’art. 84, c. 5 e 6, del D.L.34/2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Si precisa che tale indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è altresì ammesso l’accesso all’indennità in argomento per i lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Fermi restando i requisiti legislativi suindicati, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è ritenuto necessario individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. A tal fine  si indicano i codici ATECO in relazione all’inquadramento aziendale attribuito dall’INPS sulla base dell’assegnazione del CSC che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività svolta dall’azienda .

Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)

 TURISMO
CSC 705011-Alberghi (ATECO 55.10.00) Fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, mothel, aparthotel (hotel e residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) 2-Villlaggi turistici (ATECO 55.20.10) 3-Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20) 4- Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):  inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. 5- Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40) 6-Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): A fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;Cottage senza servizi di pulizia
CSC 50102  1 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC 705011-Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a.fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi pe camper,roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi 2-Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10) 3-Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20)            a.case dello studente            b.pensionati per studenti e lavoratori            c.altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 CSC 707091-Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11)           a.attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie ecc. che dispongono di posti a sedere;           b.attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC70502 CSC 707091.Bar e altri esercii simili senza cucina (ATECO 56.30.00)           a.bar;           b.pub;           c.birrerie;           d.caffetterie;           e.enoteche.
CSC 41601 CSC705031-Gestione di stabilimenti balneari:marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20)           a.attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie ecc.
CSC 70504 CSC 40405 CSC 404071-Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
CSC 705041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 704011-Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00)         a.attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e               per clienti commerciali;        b.attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su            misura. 2-Attività di tour operator (ATECO 79.12.00)        a.attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendite da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi            possono includere uno o più dei seguenti servizi. Trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico           culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. 3-Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20) 4-Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)
CSC 40404 CSC 707051-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cib da asporto 8ATECO 56.10.20)      a.preparazione di pasti a porta via “take-away”;      b.attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere
CSC 707081-Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19)ù      a.altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili,         servizi ricreativi e sportivi;      b.servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;      c.servizi di asistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;      d.attività di promozione turistica
 STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 10708Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sopra riportate. Qualora l’esito di tale controllo non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore,  per consentirgli di allegare eventuale documentazione che convalidi la sua richiesta. L’ attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore. In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate, pertanto dovrà allegare il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in mancanza una certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con l’indicazione del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Il c. 6 dell’art. 84 del D. Rilancio Italia prevede altresì che alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio, la disposizione normativa prevede altresì che detti lavoratori – alla predetta data del 19 maggio 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASpI.

Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020

I liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 – in ragione dei particolari requisiti reddituali introdotti dal c. 2 dell’art. 84  – devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui all’art. 27 del D.L. n. 18/2020 e che hanno percepito la citata indennità per i mesi di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda per percepire l’indennità prevista per il mese di maggio. Infatti la stessa verrà erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti previsti dal citato comma 3 dell’art. 84 – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda per l’erogazione della prestazione prevista per il mese di marzo 2020. Qualora i collaboratori coordinati e continuativi non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, potranno presentare apposita domanda per il mese di maggio secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, di cui all’art. 29 del D.L. n. 18/2020 e che hanno percepito la citata indennità per i mese di marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per percepire l’indennità prevista per il mese di maggio: La stessa, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti previsti dal citato c. 6 dell’art. – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda per l’erogazione della prestazione prevista per il mese di marzo 2020. Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra  non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, potranno presentare apposita domanda per il mese di maggio secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennità Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020, di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 84 del decreto Rilancio Italia, devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

Stante il carattere emergenziale delle prestazioni di cui trattasi, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione. Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali.  – Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’art.86 del D.L. 34/2020, le indennità di cui all’art. 84 del D.L 34/2020 non sono tra esse cumulabili.

Non sono inoltre cumulabili:

  • Con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85 dello stesso Decreto,
  • con le indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020,
  • con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34/2020
  • con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui all’art. 78 del D.L. n. 34/2020.
  • Ai sensi dell’art. 83 ,c.3 del D.34/2020 le indennità di cui all’art.84 sono incompatibili con il REM

Le predette indennità sono anche incompatibili con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
  • con l’indennità c.d. Ape sociale.

Ai sensi del medesimo art. 86 del d.34/2020 le suddette indennità sono cumulabili con:

  • l’assegno ordinario di invalidità,

Le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2 e 3, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola; mentre le indennità di cui ai commi 5 e 6 dello stesso Decreto non sono compatibili con la Naspi.

In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale –- nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Ovviamente, le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’art. 84, qualora fossero titolari di un R.d.C. di importo inferiore a 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati ed inferiore a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati e fino all’ammontare di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie di cui sopra.

Strumenti di tutela  Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19, di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti – proporre azione giudiziaria.