Autoferrotranviere – Accesso alla pensione di vecchiaia

L’Inps , con messaggio “nascosto” n. 2692 del 3.7.2020 , ha fornito le indicazioni in merito alla determinazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante di cui all’articolo 3 , comma 1 , lettera b) del decreto legislativo n. 414 del 1996 , iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto .

Ai lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della legge n. 205 del 2017, nonché per quelli impegnati in attività considerate particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al ricorrere delle condizioni previste dalla medesima legge, non deve essere adeguato alla speranza di vita stabilita per l’anno 2019 dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, emanato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quindi il requisito anagrafico , anche per il biennio 2019/2020 , in base alla legge n. 214 del 2011 , resta fermo a 66 anni e 7 mesi

L’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 prevede che il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto può conseguire la pensione di vecchiaia “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.

Al fine di individuare il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio su cui applicare la riduzione di cinque anni, si chiarisce che occorre far riferimento esclusivamente al requisito per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria stabilito dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non assumendo alcuna rilevanza l’applicabilità di norme speciali, derogatorie ovvero eccezionali, tra le quali deve ritenersi ricompreso il predetto articolo 1, commi 147 -153.

Ne consegue che per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante è di 62 anni anche se l’attività lavorativa rientra tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti.

Tale requisito anagrafico resta invariato per il biennio 2021/2022 in ragione di quanto disposto dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, illustrato nella circolare n.19 del 2020, che non prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.

Resta fermo che, in presenza di tutti i requisiti e condizioni di legge, il personale viaggiante può beneficiare delle disposizioni normative previste dal predetto articolo 1, commi 147-153, nonché, alternativamente, delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.