Comparto Scuola – Precisazioni Inps su pensionamenti anno 2020

L’inps , con messaggio Hermes “nascosto” n. 2674 del 2.7.2020 , precisa alcune richieste di chiarimenti in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione con nota n. 1125 del 25.6.2020 .

Per gli iscritti che hanno presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 la sola domanda di cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico con i requisiti Monti/Fornero e che, a seguito di diritto negativo, hanno chiesto di poter comunque accedere alla pensione c.d. “quota 100” ancorché non sia stata presentata in Polis, entro i citati termini, una seconda domanda di cessazione dal servizio “quota 100” , si potrà procedere con una nuova verifica del diritto esclusivamente se risulti presentata all’Inps entro il 28 febbraio 2020 la domanda di pensione telematica per quota 100.

Si ritiene, poi, di poter accogliere le richieste di certificazione pensione anticipata ordinaria ” Monti Fornero”, previa presentazione di conforme domanda di pensione, da parte di iscritti che hanno presentato la sola istanza di cessazione “quota 100”, in quanto il possesso di un’anzianità di servizio più elevata fa comunque venir meno la necessità di accedere al trattamento con i requisiti contributivi ridotti, rispetto a quelli ordinari, previsti dalla norma introdotta dal D.L. 4/2019 .

Inoltre, per quanto concerne le richieste di certificazione per gli iscritti, non riguardati dal collocamento a riposo d’ufficio, che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio cartacea direttamente alle Istituzioni Scolastiche oltre il termine previsto – che pertanto non rientrano nel monitoraggio Inps non essendo stata presentata domanda in Polis – le stesse devono ritenersi non accoglibili in quanto presentate al di fuori della procedura nazionale .


Di conseguenza, come d’intesa con il Ministero, l’Inps non rilascerà certificazioni per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps contenente le posizioni ufficialmente trasmesse dal MIUR, in quanto presentate alle Istituzioni scolastiche oltre i termini previsti, né potrà essere verificato il diritto a pensione con “quota 100” per i nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione Monti-Fornero al di fuori della casistica sopra riportata.

Pertanto, in caso di presentazione della domanda di pensione per queste due ultime tipologie di personale e di conferma della cessazione dal servizio da parte dell’Istituzione scolastica di appartenenza, il trattamento di pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l’applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie non potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 59, comma 9 della legge 449/97 (verifica del requisito al 31/12 dell’anno di cessazione).