Covid – 19 NASpI e DISCOLL prorogate per due mesi .

L’Inps , con circolare n. 76 del 23.6.2020 , fornisce le istruzioni in merito alla proroga delle indennità di NASpI e DIS-COLL nonché in materia di rioccupazione con contratti a termine con datori di lavoro nel settore agricolo in presenza di percettori dell’indennità di disoccupazione – NASpI e DIS-COLL .

L’articolo 92 del DL n. 34 del 19.5.2020 ha prorogato di due mesi le indennità di disoccupazione – NASpI e DIS-COLL – se il periodo di fruizione delle stesse terminava nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 .

Naturalmente , il percettore , non deve essere beneficiario :

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 .

Resta inteso che le indennità Covid-19 si possano cumulare con i periodi di disoccupazione ordinaria (cioè quelli che non formano oggetto di proroga, scadenti tra il 1° marzo ed il 30 Aprile 2020).

Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e
DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DISCOLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da
lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.


Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio .


Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante la proroga , le stesse non saranno oggetto di prolungamento ( in caso di riscossione indebita le somme verranno recuperate dall’Inps ) .

L’importo delle due mensilità prorogate sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante .

Se il potenziale beneficiario della proroga abbia già presentato al 23 Giugno 2020 la domanda di certificazione per il conseguimento dell’Ape Sociale o della Pensione Anticipata per i lavoratori precoci , l’Inps sospenderà il riconoscimento della proroga e chiederà all’interessato di manifestare entro il 31 luglio 2020 , con una NASpI Com , la volontà o meno di avvalersi della proroga della prestazioni di disoccupazione .

La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015 e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

I percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL , sempre in base al DL 34 del 2020 art. 92 , possono , in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro (che l’interessato dovrà comunicare all’Inps tramite il consueto modello NASpI-Com) e non la durata in sé del contratto di lavoro.

Se si supera il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll saranno nuovamente soggette agli abbattimenti e/o alla decadenza stabiliti dalla normativa ordinaria.

In tale conteggio tuttavia si terrà in considerazione esclusivamente la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. 

La contribuzione versata per i periodi di cui sopra sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.