Indennizzo per cessazione di attività commerciale . Sospensione pagamento prestazioni

L’Inps , con circolare Hermes n. 2347 del 5.6.2020 , comunica che , per gli indennizzi per le attività cessate dal 1° gennaio 2019 ed anche per quelle cessate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 , essendo una misura concessa nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale ed in occasione dell’ultimo monitoraggio dello stesso , è emerso , una volta accolte le domande giacenti, in via prospettica, non vi è equilibrio per il pagamento delle prestazioni (naturalmente in considerazione della continuità tra l’indcom e la prestazione di pensione di vecchiaia ) .

Quindi , a seguito di interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , si è stabilito che si provvederà ad adeguare , con apposito decreto , il Fondo ed , inoltre , lo stesso Ministero ha comunicato che l’Inps , fino all’adozione del decreto in questione , non potrà riconoscere ulteriori prestazioni , con la sospensione dei relativi accoglimenti .

In base al monitoraggio effettuato verranno liquidate , al ricorrere dei prescritti requisiti , esclusivamente gli indennizzi riferiti alla domande presentate entro il 30 novembre 2019 .

Per le domande presentate dopo il 30 novembre 2019 , le stesse verranno acquisite e memorizzate nel sistema informatico ed al richiedente verrà inviato il seguente messaggio “Domanda presentata successivamente al 30 novembre 2019. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”

Riguardo invece alle proposte di reiezione delle domande non suscettibili di accoglimento per carenza dei requisiti e delle condizioni richieste, le stesse, a prescindere dalla data in cui sono state presentate, devono essere regolarmente trasmesse, alla Direzione centrale Pensioni-Area contenzioso che le terrà in apposita evidenza fino alla ripresa dell’attività’ del competente Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività’ commerciale, in fase di ricostituzione a seguito di scadenza.

In proposito si fa anche presente che, in base a quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge n. 18 del 2020, le attività dei Comitati centrali sono state sospese fino al 1° giugno 2020.

Allegato 1 Fac-simile domande da accogliere https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/ALLEGATO_1_fac-simile_domande_da_accogliere.docx

Allegato 2 Fac-simile domande da respingere https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/ALLEGATO_2_fac-simile_domande_da_respingere.docx