Covid – 19 Avvio procedure baby-sitting e centri estivi

L’Inps con messaggio n. 2350 del 5.6.2020 , a causa del perdurare della situazione di gravità derivante dal contagio da COVID-19 di cui al D.L. n. 34/2020 , che ha apportato significative modifiche agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020( Cura Italia) e con i quali era stato introdotto il c.d. “bonus per servizi di baby-sitting” , facendo seguito al precedente msg. 2209/2020 comunica il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal citato D.L. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal D.L. 34/2020 .

Inoltre, possono accedere a tali bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus che gli consentirà di ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. Ne consegue che in tal caso verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con la libera scelta se continuare a beneficiare dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Ad ogni buon fine e per chiarezza di indicazioni si conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli artt. 23 e 25 del decreto Cura Italia; inoltre si ribadisce che l’altro genitore, non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS.

Il D.L.34/2020 conferma la precedente platea dei soggetti indicati per il bonus baby sitting e ribadisce che spetta ai lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni , dei seguenti settori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla G. S.;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus competono nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (si ribadisce che in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus potrà essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessiva non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare).

Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi suindicati spettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

Inoltre i suddetti bonus competono, anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Pertanto coloro che hanno già richiesto e beneficiato del bonus fino a 1000euro in caso di presentazione di nuova domanda sarà essere erogato l’importo residuo.

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, il bonus per servizi di babysitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia; i beneficiari dovranno registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

L’art.72 del D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (decurtato dell’importo eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting di cui al D.L. 18/2020) per la comprovata iscrizione ai centri estivi COVID-19 ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgv.65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. In tal caso la somma verrà accreditata direttamente al richiedente.

La fruizione del bonus in commento è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (es: ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia verrà erogato mediante accredito su c/c bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

SI precisa infine che, qualora la modalità prescelta risulti il bonifico domiciliato, in fase di acquisizione l’importo richiesto risulti superiore ai 1.000 euro, la procedura non consentirà di procedere. In tal caso sarà necessario indicare un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.