Gestione Separata – Indennità di maternità o paternità e congedo parentale. Modifica requisito contributivo

L’Inps , con circolare n. 71 del 3.6.2020 , illustra la novità normativa introdotta dal d.l. n.101 del 3.9.2019 in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata , a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità .

La disposizione in esame, che interessa la generalità dei lavoratori iscritti alla G.S. (sia parasubordinati che liberi professionisti), prevede che l’indennità di maternità o paternità non sia più condizionata alla sussistenza, per il soggetto richiedente dei precedenti requisiti di seguito indicati:

  • sul cui compenso è stata applicata l’aliquota piena (ad esempio, per l’anno 2019 l’aliquota del 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, oppure l’aliquota del 25,72% per i professionisti)
  •  del requisito contributivo di 3 mensilità, nei 12i mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì all’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione.

Ne consegue che restano invariati i seguenti requisiti:

  • il periodo di riferimento dei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
  • la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
  • l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’art. 64-ter del D.Lgv. 151/2001.

In forza di tale disposizione viene garantito il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente.

Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla G.S che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr. la circolare n. 42/2016).

La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Si precisa inoltre che, l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla G.S. non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019).

Sono altresì interamente indennizzabili, secondo i medesimi presupposti, i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del citato decreto-legge.

Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.

La modifica normativa in esame produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale che si riduce, quindi, da 3 ad una mensilità di contribuzione versata con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile.

Conseguentemente, alla luce del combinato disposto dell’art. 8, c. 4, 5 e 6, della L. 81/2017 e della novella normativa di cui al citato articolo 1, c. 1, lett. b), del D.L.n.101/2019, si forniscono le seguenti indicazioni:

  1. la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solo a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale;
  • qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) ma non sia presente la sussistenza del requisito contributivo indicato al punto a) si rappresenta che l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Ne consegue che:

  1. se il periodo di maternità o paternità ricade in toto nel periodo anteriore all’entrata in vigore del citato D.L. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle 3 mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità;
  • se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo l’entrata in vigore dello stesso D.L. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.

In relazione ai precedenti punti 1 e 2, si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità in applicazione dell’automaticità delle prestazioni non consente mai il riconoscimento del diritto all’indennità di congedo parentale.

In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019 (5 settembre 2019), il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate 3 mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti il periodo indennizzabile.

Di contro, per i periodi di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore del citato decreto, il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.

Considerata la frazionabilità del congedo parentale, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le indicazioni di cui ai precedenti capoversi.