Covid – 19 Reddito di Emergenza

L’Inps , con circolare n. 69 del 3.6.2020 , illustra i requisiti di accesso al Reddito di Emergenza , di cui all’articolo 82 del D.L. n. 34/2020 .

Il Reddito di emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali .

Il Rem ( Reddito di Emergenza ) può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 .

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare .

In base a quanto previsto dall’articolo 82 , comma 2 , del D.L. n. 34 del 2020 , il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente , al momento della presentazione della domanda , dei requisiti di residenza ed economici .

Requisiti di residenza

Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.

Requisiti economici

I requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare.
Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.


Quindi il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, ed è riferito al mese di aprile 2020.

Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di
18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne .

Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Si parte dalla composizione del nucleo con un adulto , scala di equivalenza pari ad 1 ed importo Rem di € 400,00 , fino ad arrivare con una composizione del nucleo di tre adulti e due minorenni , di cui un componente disabile grave , scala di equivalenza pari a 2,1 ed importo Rem di € 840,00 .

  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Requisiti di compatibilità


Il Rem non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

  • con le indennità COVID-19 ;
  • con le prestazioni pensionistiche ;
  • con i redditi da lavoro dipendente ;
  • con il reddito e la pensione di cittadinanza .

Ulteriori Indennità Covid

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.

Queste sono le indennità non campatibili :

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
  • lavoratori settore agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Le prestazioni pensionistiche


Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Tale requisito è verificato al momento di presentazione della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico
eventualmente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente
erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.


Sono pertanto incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale.


Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 .

I redditi di lavoro dipendente


Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
Ad esempio, in un nucleo monocomponente, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro
dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.

Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza


Il Rem è infine incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.


Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di Rem, un’altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili introdotte con i decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.


La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della/e domanda/e presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.


Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell’istruttoria sugli altri requisiti e determina l’accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così
come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare.


È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.


Si riportano di seguito alcuni esempi.


Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità Covid:

  • nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha già beneficiato dell’indennità ai sensi all’articolo 28 del decreto-legge n. 18/2020 sopra richiamato, che presenta domanda di Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
  • nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020: l’accoglimento e la liquidazione della seconda domanda ostano all’accoglimento della domanda di Rem;
  • nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l’indennità per liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata: l’accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano all’accoglimento della domanda di indennità per i liberi professionisti.
    Si rappresenta, in ogni caso, che, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad
    erogare la differenza spettante. Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i
    seguenti esempi:
  • nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una pensione di vecchiaia), che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
  • nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà accolta.
    In merito alla incompatibilità con RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:
  • nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
  • nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali: la domanda di Rem viene accolta.

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2.1, quindi con un importo di € 840 .

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

La presenza di un componente che si trova in tali condizioni viene autodichiarato in domanda .