Covid – 19 Gestione domande e riesami indennità di marzo 2020 respinte . Ulteriori chiarimenti Parte Terza

Si torna sul messaggio Inps n. 2263 dell’1.6.2020 , per meglio indirizzare i riesami amministrativi sulle reiezioni Covid19 , suddividendo , le stesse , per tipologia e beneficiari .

Quindi metteremo in “evidenza” gli allegati della precedente comunicazione – 3 allegati – in ordine di articolo del D.L. n. 18 del 2020 ( 3 di 3 ) .

Allegato 3

Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo è rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e che alla data del 17 marzo 2020 non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente.

Verifica dei requisiti:


a) Condizione di lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019.
Per il lavoratore dello spettacolo la norma richiede espressamente che siano presenti nel fondo pensioni lavoratori dello spettacolo almeno trenta contributi giornalieri nell’anno 2019. Ai fini della verifica del requisito della presenza versati al fondo dei lavoratori dello spettacolo è stato considerato, con riferimento al periodo tra 01/01/2019 e il 31/12/2019, l’effettivo accredito di almeno 30 giornate sulla posizione assicurativa del richiedente relativa al FPLS, come alimentata dalle denunce Uniemens.
Pertanto, pur in presenza di un’attività lavorativa, la mancanza delle denunce contributive ovvero un numero di giornate denunciate inferiore a 30 (anche per ragioni riferibili a una legittima sussistenza di esenzione contributiva) impedisce il riconoscimento del bonus. La sussistenza di contribuzione in un diverso fondo (es. fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondo pensioni sportivi professionisti, etc.) è ininfluente ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Eventuali variazioni della denuncia Uniemens (relative per es. al numero delle giornate lavorate, alla tipologia del lavoratore, etc.) effettuate dal datore di lavoro successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile dovranno essere supportate da idonea documentazione probante (contratti di lavoro, fatture, buste paga, etc.) e saranno valutate dalla sede secondo quanto previsto dal mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione).
Codice respinta: PALS_30

b) Condizione che il reddito percepito non sia superiore a 50.000 euro.
Il requisito reddituale è considerato tenendo conto del reddito imponibile previdenziale derivante da attività di spettacolo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore. Pertanto, la verifica è stata effettuata tenendo conto dell’imponibile previdenziale complessivo dell’anno 2019 (risultante dalle denunce Uniemens) applicando le seguenti formule:
a. Generalità dei lavoratori dello spettacolo:
i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 9,19%)
b. Ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo lavoratori pensioni lavoratori dello spettacolo dopo il 31.12.1995 (con Tipo Lavoratore “SR” o “SX”)
i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 9,89%)
c. Lavoratore Autonomo esercente attività musicali (codice qualifica “500”)

i. Reddito complessivo 2019 – (Reddito complessivo 2019 * 33%).
Per tale categoria di lavoratori, infatti, l’onere contributivo è totalmente a carico dell’assicurato, pertanto, è stato appositamente istituito il codice statistico contributivo “7.07.11”.
Codice respinta: PALS_50.000

c) Condizione che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
L’Istituto ha preso in considerazione sia i dati risultanti in UNILAV che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto di lavoro subordinato attivo a tale data.
I lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente in corso al 17/03/2020, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, non hanno diritto all’indennità Covid in quanto titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato (cfr. D.Lgs. n. 81/2015).
Diversamente, i rapporti di lavoro autonomo in corso alla data del 17/03/2020 non sono preclusivi al riconoscimento del bonus per i lavoratori dello spettacolo.
Per il lavoratore dello spettacolo, a differenza del lavoratore stagionale, la cessazione del rapporto di lavoro può anche essere volontaria.
Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede secondo quanto previsto dal mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione).
Codice respinta: LAV_DIP