Covid – 19 Gestione domande e riesami indennità di marzo 2020 respinte . Ulteriori chiarimenti Parte Prima

Si torna sul messaggio Inps n. 2263 dell’1.6.2020 , per meglio indirizzare i riesami amministrativi sulle reiezioni Covid19 , suddividendo , le stesse , per tipologia e beneficiari .

Quindi metteremo in “evidenza” gli allegati della precedente comunicazione – 3 allegati – in ordine di articolo del D.L. n. 18 del 2020 ( 1 di 3 ) .

Allegato 1


Art. 27 – indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa


La norma individua ai fini dell’indennità, due distinte tipologie di soggetti beneficiari:
a) i liberi professionisti (compresi gli associati a studi professionali o i soci di società semplici)
b) i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.


Quanto ai Liberi professionisti è previsto che il richiedente debba essere:

  • in possesso di Partita Iva attiva al 23 febbraio 2020;
  • iscritto alla Gestione Separata INPS.

La mancata individuazione della Partiva iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno studio associato, ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista dovrà necessariamente indicare gli estremi della partita iva attiva alla predetta data.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l’art. 2, comma 27, della legge n. 335/95 prevede che i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata debbano comunicare i propri dati e l’inizio dell’attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica). L’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere entro 30 giorni dall’apertura della prima partita Iva. I dati sono memorizzati negli archivi dell’Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della Partita Iva e nuove aperture.
Premesso quanto sopra, nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 presso Agenzia delle entrate.
In proposito si evidenzia che è necessario verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro RR sez. II delle dichiarazioni reddituali relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata. In tali casi, infatti, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale.
Qualora l’attività abbia avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020.
Rimane fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020.

Collaborazioni coordinate e continuative


La norma individua ai fini dell’indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti:

  • contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020;
  • iscrizione alla Gestione Separata.
    I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata sono identificati:
  • nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa
  • nei flussi uniemens: con il “tipo rapporto 18” – collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
    Condizione per l’accoglimento dell’istanza di riesame è l’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del collaboratore.
    Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare: riconoscimento da parte del Coni; iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro); con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali.
    Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità).