Covid – 19 Termini prorogati all’8 GIUGNO 2020 per titolari di assegno ordinario e Reddito di Cittadinanza

A seguito delle novità introdotte dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020, l’Inps comunica , sul proprio sito , che i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità , che non hanno fatto la relativa richiesta di indennità Covid-19 in quanto titolari di assegno ordinario d’invalidità che , con il D.L. 18 erano tra di loro incompatibili , potranno presentare la relativa domanda per le indennità COVID-19 per il mese di marzo, entro lunedì 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno).

L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.


Analogo termine, prorogato all’8 giugno 2020, viene previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del Reddito di Cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.

In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità COVID-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio Reddito di Cittadinanza in corso di percezione.