Covid – 19 Computo periodo di sospensione conferma assegno ordinario d’invalidità

L’Inps , con messaggio Hermes n. 2244 del 29 maggio 2020 , torna sul computo del periodo di sospensione per la presentazione della domanda di conferma dell’assegno ordinario d’invalidità , di cui all’articolo 34 del d.l. n. 18 del 2020 , convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 .

Come già illustrato con circolare inps n. 50 del 4.4.2020 , si fa presente che l’assegno ordinario di invalidità e le successive conferme hanno decorrenza
mensile ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 222 del 1984 che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme vigenti nelle gestioni liquidatrici e più specificamente all’articolo 18 del D.P.R. 27.4.1968, n. 488.

In coerenza con quest’ultime disposizioni si chiarisce che, nel contesto delle previsioni di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 18, trova applicazione il criterio mensile del computo del periodo di sospensione dei termini per la presentazione delle domande di conferma dell’assegno ordinario di invalidità.

Conseguentemente, il periodo di sospensione del termine per la presentazione delle domande di conferma dell’aoi va dal 1° febbraio al 30 giugno 2020.

Esempio 1:
assegno liquidato con decorrenza dal 1° marzo 2017, il semestre precedente la scadenza dell’aoi entro cui presentare la domanda di conferma è così computato:

  • i mesi da settembre 2019 a gennaio 2020 (pari a 5 mesi del semestre anteriore alla scadenza) si intendono trascorsi;
  • i mesi da febbraio a giugno 2020 sono sospesi;
  • il termine residuo per la presentazione della domanda di conferma (relativo al 6° ed ultimo mese del semestre anteriore alla scadenza) riprende a decorrere da luglio 2020, terminando l’ultimo giorno dello stesso mese.

Esempio 2:
assegno liquidato con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i 120 giorni (pari a 4 mesi) successivi alla scadenza dell’aoi entro i quali presentare la domanda di conferma sono cosi computati:

  • il mese di gennaio 2020 (pari a 1° mese del quadrimestre successivo alla scadenza dell’aoi) si intende trascorso;
  • i mesi da febbraio a giugno 2020 sono sospesi;
  • il termine residuo per la presentazione della domanda di conferma (relativo ai tre mesi del quadrimestre successivo alla scadenza dell’aoi) riprende a decorrere da luglio 2020 terminando il 30 settembre 2020.