Covid – 19 Tutela NASpI in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come integrato e modificato dall’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dispone che a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n.18 del 2020, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n.223 , è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.


Il medesimo articolo 46, come modificato dall’articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede altresì che sino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il citato articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, inoltre, all’articolo 46 il comma 1-bis che testualmente recita: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970 , n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

Quindi , interpellato l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , lo stesso , nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione
della corretta tutela dovuta al prestatore”.


In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

La NASpI verrà comunque pagata con riserva di restituzione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore , a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.


In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso o la riassunzione con cassa integrazione .

Il citato articolo 46 , sempre con parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , non trova applicazione ne per il lavoro domestico e ne per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .