Covid – 19 Gestione domande e riesami indennità di marzo 2020 respinte

L’Inps , con messaggio n. 2263 dell’1 giugno 2020 , torna sulle domande di indennità respinte del mese di marzo 2020 e per le quali non è possibile erogare la prestazione per i seguenti motivi :

1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 30).

In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con
cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.

Comunque , in virtù delle varie problematiche che le stesse reiezioni hanno evidenziato ( non allineamento degli archivi , categorie di appartenenza errate , normativa di riferimento da rivedere etc.etc. ) l’Inps ha autorizzato , sia il lavoratore e sia l’Ente di Patronato a proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria .

Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto di seguito indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n.18/2020.


L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione
del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.


Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.


Per gli operai agricoli destinatari della indennità di cui all’articolo 30, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire all’interessato di segnalare le informazioni per il riesame dell’istanza. In particolare, considerato che il mancato raggiungimento del requisito potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini legali di scadenza delle denunce di manodopera relative all’anno 2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile da parte del datore di lavoro di denunce di manodopera tardive (denunce relative all’anno 2019 inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite. Al riguardo, considerato che l’invio delle denunce di manodopera con i flussi DMAG è consentito soltanto in determinati periodi temporali, ai fini del supplemento di istruttoria discendente dal preavviso di reiezione, sono prese in considerazione le denunce inviate nel mese di aprile, primo periodo utile stabilito dal legislatore per l’invio dei flussi, successivo a quello di invio del quarto trimestre 2019 (gennaio 2020).


Si evidenzia, inoltre, che l’invio da parte del datore di lavoro di una denuncia tardiva 2019, entro il mese di aprile 2020, non è, tuttavia, una condizione sufficiente per accogliere la richiesta di riesame dell’istanza. Ciò in quanto per gli operai agricoli le giornate trasmesse con i DMAG tardivi devono essere inserite, previa apposita istruttoria da parte della Struttura competente alla gestione contributiva, negli elenchi nominativi di variazione.

Considerato che la verifica dei dati contenuti nei DMAG tardivi può richiedere un’istruttoria rafforzata, che può richiedere tempi anche molto lunghi, ai fini del supplemento di istruttoria di cui trattasi sono
considerate le sole giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicato dal 1° giugno 2020.


Si ribadisce che l’allegazione è prevista soltanto per i c.d. preavvisi di reiezione; tuttavia, si precisa che anche nel caso di respinte senza supplemento d’istruttoria è sempre possibile, in virtù del principio di autotutela, approvare la domanda qualora emerga, anche a seguito di documentazione utile prodotta attraverso la casella istituzionale, che il provvedimento di diniego sia errato. Anche in tale caso il termine di allegazione è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.


È in corso di realizzazione, nei servizi dedicati ai Patronati, la funzione di estrazione delle liste
degli esiti delle domande in cooperazione applicativa.

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali
devono seguire nello svolgimento dei riesami, si allegano le tre tabelle , suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa.

Attraverso la funzione visualizza esiti è possibile anche variare l’IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus.

La rinuncia è intesa come rinuncia definitiva al beneficio e la relativa domanda viene annullata.


Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal soggetto titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda. Pertanto, se la domanda è stata presentata con PIN del cittadino, l’interessato potrà sia visualizzarla sia variare l’IBAN che rinunciare; se invece la domanda è stata presentata dal Patronato, l’interessato potrà visualizzarla, ma le eventuali variazioni andranno fatte dal Patronato.


Nel caso si intenda rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, il rinunciatario potrà restituire la somma, dando disposizioni al gestore del suo conto di eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’IBAN IT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell’originario bonifico, dando comunicazione degli esiti alla sede Inps di competenza.

Relativamente agli esiti di reiezione, si comunica che sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza, per le quali a seguito di chiarimenti intervenuti si è reso necessario rivedere le modalità di controllo automatico.


In particolare, si è proceduto al riesame centralizzato delle domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens.
Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav).
A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.


Ulteriore riesame è stato elaborato con riferimento ai titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), gli assegni suddetti sono compatibili con le indennità COVID-19, come stabilito dagli articoli 75 e 86 del medesimo decreto.


Sono state altresì rielaborate d’ufficio le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.

Allegato n. 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/Messaggio-numero-2263-del-01-06-2020_Allegato-n-1.pdf


Allegato n. 2 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/Messaggio-numero-2263-del-01-06-2020_Allegato-n-2.pdf

Allegato n. 3 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/Messaggio-numero-2263-del-01-06-2020_Allegato-n-3.pdf