Covid – 19 Emersione lavoro subordinato irregolare

L’Inps , con propria circolare n. 68 del 31 maggio 2020 , in base all’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, in riferimento all’emergenza Covid-19 , per favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

Quindi con la circolare n.68 l’Istituto fornisce le prime istruzioni agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le domande di competenza dell’Inps .

Le domande vanno presentate all’Inps , con decorrenza dal 1° Giugno 2020 e sino al 15 Luglio 2020 .

La norma si applica ai seguenti datori di lavoro :

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Alla presente si allega l’elenco dei codici Ateco previsti.

In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.


Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.


Non rientrano invece in tali ipotesi:


– gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
– i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.


Il rapporto di lavoro subordinato deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve essere in atto alla data della presentazione dell’istanza.

Per essere ammesso alla procedura di emersione il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere in possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.


Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:

  • a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
    reddito;
  • a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.


Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.


I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.


Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quanto precisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.

I datori di lavoro interessati all’istanza devono versare un contributo forfettario , per ciascun lavoratore , di euro 500,00 , contributo che non verrà restituito in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

La domanda di emersione deve contenere , a pena di inammissibilità :

a) il settore di attività del datore di lavoro;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
g) l’importo della retribuzione convenuta;
h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.


Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:


i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data di pagamento;
j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto
interministeriale.

Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione – avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate – sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.


La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.


Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale.


Allegato Decreto 27.5.2020 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-numero-68-del-31-05-2020_Allegato-n-1.pdf

Allegato Codici Ateco https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-numero-68-del-31-05-2020_Allegato-n-2.pdf