Covid – 19 Proroghe indennità D.L. n. 18 del 2020

L’Inps , con circolare n. 66 del 29.5.2020 , da indicazioni circa le indennità di marzo , prorogate ad aprile e maggio 2020 , del D.L. n. 18 del 2020 , convertito , con modificazioni , dalla Legge n. 27 del 24.4.2020 .

Proroga dell’indennità per il mese di aprile ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020 .


Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 84, comma 1, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 27 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.


L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS.


Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare .

Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO cha hanno già fruito dell’indennità Covid – 19 nel mese di Marzo 2020 .


Il richiamato D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 4, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 28 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS.


Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020 .


Il comma 5 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS.


Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020.


Il comma 7 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione dell’indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.


La nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall’INPS.


Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 .


Il citato D.L. n. 34 del 2020, al medesimo articolo 84, comma 10, riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee:


1) lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020; questi lavoratori non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile, ma saranno comunque esaminati con i requisiti di seguito descritti;


2) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questi lavoratori dello spettacolo – poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020 – ai fini dell’accesso
alla indennità introdotta dall’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 devono presentare domanda all’INPS, secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della presente circolare.


Per il riconoscimento delle indennità predette per entrambe le due platee sono richiesti, ai sensi del comma 11 del citato articolo 84, due ulteriori requisiti ai lavoratori coinvolti:

– non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020, di
entrata in vigore del citato D.L. n. 34 del 2020, e non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente.


Le indennità per le mensilità di aprile e maggio 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per chi ha fatto domanda , per i benefici di cui sopra , per il mese di marzo 2020 , non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020 .

Le categorie che devono presentare la domanda , per l’indennità del mese di aprile 2020 , sono i lavoratori dello spettacolo con i 7 contributi giornalieri versati nel 2019 , ed i titolari di assegno ordinario d’invalidità , che non avevano presentato domanda per l’indennità di marzo 2020 .

Per chi non ha fatto domanda per il beneficio dell’indennità una tantum covid-19 per il mese di marzo 2020, di cui ai precedenti paragrafi , per i lavoratori dello spettacolo con i 7 contributi giornalieri versati del 2019 e per i titolari dell’assegno ordinario d’invalidità , che non avevano fatta richiesta poi respinta , il termine per presentare la relativa domanda è di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34 del 2020 – 19 maggio 2020 – cioè la scadenza è il giorno 3 giungo 2020 .

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali .


Ai sensi dell’articolo 86 del D.L. n. 34 del 2020, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo D.L. n. 34 del 2020 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020.


Indennità Covid-19 e Assegno ordinario di invalidità


Si precisa che per il mese di marzo 2020 le indennità Covid-19 di cui ai sopra richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, nonché per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 sono cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984 , n. 222 .


L’articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020 – come modificato ed integrato dall’articolo 75 del D.L n. 34 del 2020 – al comma 1-bis ha espressamente previsto che le indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del citato D.L. n. 18 del 2020, siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla richiamata legge n. 222 del 1984.


Per cui tutte le domande d’indennità già presentate e respinte , esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’Assegno ordinario di invalidità, saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.


Inoltre, si fa presente che i lavoratori che non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di marzo in quanto titolari di Assegno ordinario di invalidità –non potendo correttamente accedere alle stesse senza espressa previsione normativa – possono presentare la relativa domanda nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, quindi entro il 3 giugno 2020.


Ai lavoratori che presenteranno nel suddetto termine la domanda di indennità Covid-19 – qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti – sarà erogata l’indennità sia per la mensilità di marzo che per la mensilità di aprile 2020, essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una sola domanda.

Indennità Covid-19 e Reddito di Cittadinanza .


La disposizione di cui all’articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 27 del 2020, prevede l’incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza delle indennità
previste per il mese di marzo 2020 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo D.L. n. 18 del 2020.


Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.


Le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell’articolo 84 non sono compatibili con un
beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.


In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli), non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli).


In ragione della previsione normativa di cui sopra, si fa presente che le domande di indennità
Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020, erogata nelle forme descritte nei precedenti capoversi.


Inoltre, si fa presente che i lavoratori che non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle indennità di cui ai suddetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 in quanto titolari di Reddito di Cittadinanza – ritenendo di non potere accedere alle stesse proprio in ragione della titolarità dello stesso – possono presentare domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di aprile nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020.

Ai lavoratori che presenteranno nel suddetto termine la domanda di indennità Covid-19 – qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti – verrà erogata l’indennità per la mensilità di aprile 2020.

Agli stessi lavoratori non sarà invece erogata l’indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020 in quanto per la mensilità di marzo 2020 permane la non cumulabilità e incompatibilità del Reddito di Cittadinanza con l’indennità Covid-19

Si precisa , inoltre ,che le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).