Covid – 19 Nuove Indennità per i mesi di Marzo,Aprile e Maggio 2020 per alcune tipoligie di lavoratori D.L. 34/2020

L’Inps , con circolare n. 67 del 30.5.2020 ha dato istruzioni in materia di indennità in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – introdotte, per il mese di marzo 20202 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020 , e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi .

Lavoratori stagionali


Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.


Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell’accesso all’indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.


Per i lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.


Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì dispostol’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, come sopraspecificato.


La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di
stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali.


Con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, si fa presente che le domande respinte , esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità diaprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra.

Lavoratori intermittenti.


Ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.


Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19, la citata disposizione normativa prevede che detti
lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto .


Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.


Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. b), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.


Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e
maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Lavoratori autonomi occasionali.


La richiamata disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, alla lett. c) individua, tra i destinatari della indennità Covid-19, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In particolare, la norma sopra citata prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso alla indennità, siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Detti lavoratori, inoltre, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo
dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.


Anche per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto .


Per i lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.


Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. c), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.


Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e
maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.


Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.


La disposizione di cui al citato articolo 2, comma 1, alla lett. d), infine, individua, quali beneficiari dell’indennità Covid-19, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


In particolare, possono accedere alla indennità in commento i lavoratori come sopra individuati che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della n. 335 del 1995, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto .

Per i lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.


Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. d), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.


Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e
maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per il mese di marzo 2020 e altre prestazioni previdenziali .


Il D.M. n. 10 del 2020, all’articolo 2, comma 4, dispone che le indennità di cui alle lett. a), b), c) e d) del medesimo articolo 2, comma 1, non sono compatibili con i seguenti trattamenti:


– trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;


– indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;


– indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;


– reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


Le indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), non sono, inoltre, tra esse cumulabili.


Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020, non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), delle forme previdenziali esclusive, sostitutive, della stessa, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; delle forme previdenziali compatibili con l’AGO; delle forme previdenziali esonerative e integrative dell’AGO; degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.


Le indennità in esame non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per i mesi di aprile e maggio 2020 e altre prestazioni previdenziali .


Ai sensi dell’articolo 86 del decreto Rilancio Italia, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 dello stesso decreto, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del medesimo decreto.


Con riferimento al regime di compatibilità tra le indennità di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia ed il reddito di cittadinanza si fa presente quanto di seguito specificato.


La disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. n. 10 del 2020 prevede, come precisato al precedente paragrafo 5 della presente circolare, l’incompatibilità delle indennità previste per il mese di marzo 2020 dall’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), del decreto ministeriale in argomento con il reddito di cittadinanza.


Il decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi anche ai beneficiari delle indennità di cui al citato articolo 84, comma 8 – appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.


Le indennità di cui al richiamato comma 8 dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.


In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui al predetto comma 8 dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600.

Regime delle compatibilità .


Le indennità per il mese di marzo 2020, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.M. n. 10 del 2020 sono cumulabili con le indennità di cui al decreto Rilancio Italia di cui all’articolo 84, comma 8, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, stante quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 31 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, aggiunto all’articolo 75 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tali indennità non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 78 del decreto-legge n. 34 del 2020.


Le indennità di cui al richiamato articolo 2, comma 1, nonché le indennità di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.


Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai citati articolo 2, comma 1, e articolo 84, comma 8, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti – proporre azione giudiziaria.