Covid-19 Indennità per lavoratori domestici

L’INPS, con la circolare n. 65 del 28.5.2020 , indica che i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente( Colf e Badanti ) , per i quali alla data del 23/02/2020 risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS che possono vantare un orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, per una durata superiore a 10 ore e che non risultino conviventi con il datore di lavoro , hanno diritto all’indennità prevista dal DL 34 del 2020.

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020. Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

Per espressa previsione di legge sono esclusi da tale valutazione i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

Incompatibilità

Per effetto di quanto previsto dall’art. 85, comma 3 del D.L. n. 34/2020, la nuova indennità LD non è cumulabile con nessuna delle indennità COVID-19 di cui al D.L.18/2020 e con quelle previste dal D.L. n. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio, che di seguito si riepilogano:

  • indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
  • indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n.18/2020);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
  • indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
  • indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020); Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);
  • con il Reddito di emergenza (articolo 82 D.L. 34/2020)
  • Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, ai titolari di pensione, diretta e indiretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’indennità in favore dei lavoratori domestici è invece compatibile con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Infine, l’indennità LD non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Qualora il richiedente o membri del suo stesso nucleo familiari inoltri, in presenza di indennità LD , altra istanza per beneficiare di una delle suddette prestazioni si rappresenta che tutte le domande verranno istruite sulla base dei requisiti di legge e sulle stesse verrà effettuata la verifica, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell’INPS, in ordine alla incompatibilità che ne condizionerà l’eventuale accoglimento.

In particolare si rappresenta che per i percettori di RdC è previsto che tale indennità non spetta a coloro che percepiscono un ammontare di RdC pari o superiore a tale bonus; nel caso di importi inferiori al bonus LD agli stessi verrà corrisposta una integrazione fino all’ammontare della stessa indennità dovuta per singola mensilità. A tal proposito l’INPS in fase di istruttoria della domanda di indennità LD procederà alle necessarie verifiche.

A seguito delle stesse potranno verificarsi i seguenti casi:

Caso 1: Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc risulti pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta

Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc risulti inferiore a quelle delle due indennità previste per LD si procederà all’integrazione fino all’ammontare dell’indennità LD complessivamente dovuta.

Caso 2: Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in questo caso la domanda per l’indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200,00 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).

Nel caso in cui la domanda di Rdc/Pdc sia ancora in stato  “evidenza alla sede” per la presenza di un ISEE recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa domanda sia ancora in stato “da istruire”, si procederà ad effettuare il pagamento dell’indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di ISEE recante omissioni e/o difformità.

Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD, il richiedente non risulta più percettore di Rdc/Pdc, in quanto successivamente decaduto o revocato dalla prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc. In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l’indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l’integrazione non spetta.

Caso 3: Se il beneficiario di Rdc/Pdc risulta decaduto da tale prestazione nel mese di giugno ma il richiedente ha percepito nel mese di aprile e maggio un importo complessivo di 600 euro allo stesso verrà erogato un importo pari a 400 euro quale residuo dell’indennità. 

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli archivi dell’Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.

In caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’indennità LD ammonta a 500 euro per ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente l’importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione.

L’INPS provvederà ad avvertire dell’esito della richiesta l’utente, mediante SMS/e-mail; ovvero nel caso  patrocinate sarà predisposto l’invio di una comunicazione automatizzata al patronato ai recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda e al beneficiario qualora i dati di recapito siano disponibili.

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione “Modifica dati per il pagamento” disponibile sul portale.

L’indennità LD non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.