Inps – Pagamento diretto delle prestazioni di maternità , disabilità ed ANF

L’Inps , con messaggio “nascosto” n. 1985 del 14.5.2020 , rende noto le istruzioni operative per il pagamento diretto delle prestazioni di maternità , disabilità ed ANF a seguito del mancato pagamento effettuato dal datore di lavoro a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 .

Tali istruzioni , già disciplinate con i messaggi Hermes n.28997/2010 e n.12790/2006 , sono da considerare in via del tutto eccezionale e comunque limitatamente al periodo emergenziale ricompreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 .

Ipotesi AAziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto ( punto 5 del messaggio Inps n. 28997/2010 )

In tale ipotesi è possibile, per il solo periodo emergenziale istruire la richiesta di pagamento diretto anche in assenza di diffida ad adempiere e contestuale messa in mora da parte del lavoratore al datore di lavoro inadempiente e senza necessità di attesa del decorso dei 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del datore di lavoro.

Possono pertanto essere pagate direttamente le seguenti prestazione economiche:

Indennità per congedo di maternità/paternità;

Indennità per congedo parentale ex art.32 del d.lgs. 151/2001;

Indennità per congedo covid-19 ex art.23 del d.l. 18/2020;

Indennità di malattia;

Indennità per prolungamento del congedo parentale ex art.33 del d.lgs. 151/2001;

Indennità per permessi ex l. 104/1992;

Indennità per congedo straordinario ex art.42, comma 5 del d.lgs. 151/2001.

L’istanza di pagamento diretto deve essere trasmessa all’Inps con Posta Elettronica Certificata oppure a mezzo raccomandata, con allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti l’impossibilità alla erogazione diretta della prestazione e l’impegno a non procedere ad un successivo conguaglio della stessa e copia del documento di identità del soggetto dichiarante (datore di lavoro stesso o suo delegato) ;

2. copia del documento di identità del richiedente.

Ipotesi BPagamento delle prestazioni mentre l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione , anche in deroga ( punto 2 del messaggio 28997/2010 )

In relazione a tale ipotesi si precisa che per le aziende che usufruiscono di integrazione salariale con la specifica causale “covid-19 nazionale” è possibile procedere al pagamento diretto delle indennità di cui trattasi in relazione a tutte le casistiche di integrazione salariale previste dalla circolare 47/2020, compreso quindi anche l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà erogati dai Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

È possibile effettuare il pagamento diretto delle prestazioni, in luogo dell’anticipo da parte del datore di lavoro, solo se l’integrazione salariale di cui usufruisce il datore stesso è a pagamento diretto.

È necessaria una apposita istanza del lavoratore alla sede INPS territorialmente competente a mezzo Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata , con le medesime dichiarazioni e gli stessi allegati di cui alla ipotesi A.

Se la prestazione deve essere erogata in forma di anticipo del datore di lavoro ma quest’ultimo risulta inadempiente, il lavoratore può comunque chiedere il pagamento diretto della prestazione. Ma in tal caso non può servirsi della procedura semplificata ossia deve procedere all’invio al datore di lavoro della diffida ad adempiere e contestuale messa in mora. Decorso invano il termine di 30 giorni, L’INPS provvede a pagare direttamente l’indennità.

Ipotesi CAziende attive che rifiutino espressamente di pagare le somme dovute come assegni per il nucleo familiare agli aventi diritto per periodi ANF correnti o pregressi

Nei casi di mancato rispetto dell’obbligo, di cui all’art.37 del TUAF DPR n. 797/1955, che pone in capo all’azienda l’erogazione dei trattamenti familiari ai propri dipendenti per conto dell’INPS, è possibile, strettamente per il periodo emergenziale, procedere al pagamento diretto di una domanda di Assegno al Nucleo Familiare anche in assenza di diffida ad adempiere e segnalazione all’Ispettorato del lavoro, come previsto nel messaggio 12790/2006.

Per il pagamento diretto, l’interessato dovrà essere informato della necessità di presentare domanda telematica nel portale dell’Istituto, servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – funzione ANF Pagamenti Diretti per Aziende” compilando le sezioni specifiche ed allegando apposita istanza legata alla situazione emergenziale Covid-19 con copia del documento d’identità.

Il richiedente, in ogni caso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma in relazione ad eventuale domanda di ANF DIP presentata all’INPS per l’analogo periodo richiesto nella domanda (con esplicita indicazione del numero di protocollo e della data di presentazione) e relativa motivazione.

Deve essere, altresì, allegata la dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti l’impossibilità alla erogazione diretta della prestazione per il periodo ANF richiesto e l’impegno a non procedere ad un successivo conguaglio della stessa e la dichiarazione di responsabilità dello stesso relativa a tipo di contratto, percentuale del part-time, giorni lavorati, orario effettuato da parte del lavoratore richiedente.

Le domande saranno indirizzate alla sede di competenza del datore di lavoro. Il pagamento avviene attraverso la medesima procedura gestionale per ANF Pagamenti Diretti .

Allegato Modulo per richiesta https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/05/Fac-simile-domanda-Inps.docx