INAIL – Chiarimenti sulla tutela nei casi di infezione da Covid-19 , in occasione di lavoro

L’Inail , con la circolare del 20 maggio 2020 n. 22 , fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento del contagio da Covid – 19.

L’Istituto conferma che l’evento del contagio si qualifica, ai fini assicurativi, come infortunio sul lavoro e non come malattia comune.

La tutela si estende anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Inoltre, si ribadisce che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

La circolare detta delle linee guida sulla trattazione dei casi di malattie infettive facendo riferimento all’impostazione dell’Istituto per l’accertamento dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente determinare che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

L’Istituto fa presente che le decisioni verranno adottate sulla base degli elementi forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di denuncia infortunio, evidenziando l’utilità di acquisire tutti gli elementi utili per consentire di ricondurre il contagio ad occasione di lavoro o a cause differenti da quelle legate al lavoro.

La circolare si sofferma sulle valutazioni in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro quale causa del contagio, sottolineando che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi che si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guide governativi e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Da ultimo nella circolare viene citata l’attivazione dell’azione di regresso, precisando che è esercitabile solamente in presenza di un fatto configurabile come reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile.

Come già segnalato con precedente messaggio si invitano le strutture Enasc territoriali a segnalare i casi di mancato riconoscimento da parte dell’Inail a quesiti@enasc.it .