Inail – Fondo Vittime dell’Amianto / Scadenza istanza per prestazione una tantum

L’art. 11 – quinquies del decreto legge 30 dicembre 2019, n°162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n°8, ha previsto un miglioramento del valore del beneficio per l’anno 2020 attraverso l’erogazione di una prestazione assistenziale di importo fisso che passa da euro 5.600,00 precedentemente previsti a euro 10.000,00.

La predetta disposizione, inoltre, consente ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015 – 2019, pari a euro 5.600,00, di ottenere, a domanda, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000,00.

L’istanza di integrazione deve essere presentata alla Sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, entro 120 giorni dalla data del 1° marzo 2020, a pena di decadenza, utilizzando la modulistica (3 mod. 190 I) allegata alla circolare Inail n° 20 del 13 maggio 2020.

Allegati Modulistica Inail 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/05/mod.190-fondo-vitt-amianto-non_prof-1.pdf

Modulistica Inail 2 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/05/mod_190-fondo-vitt-amianto-non_prof.pdf

Modulistica Inail 3 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/05/mod_190_E-fondo-vitt-amian-non_prof.pdf