Inps – Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2020

Con circolare 55 del 20/4/2020 l’INPS illustra, con riferimento all’anno 2020, per le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2019, la circolare n. 9/2020 ha comunicato la misura per l’anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare, vengono conseguentemente indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

Retribuzioni di riferimento nell’anno 2020

Per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2020, si comunicano gli importi giornalieri sulla base dei quali vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, è necessario fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2020, alla circolare n. 5/2020.

Per i Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art.4, D.P.R. n. 602/1970 i trattamenti economici previdenziali in esame, spettanti per eventi da indennizzare in relazione a periodi di paga cadenti nell’anno 2020  e cioè per eventi insorti dal 1°/02/2020 sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, a 48,98 euro, ad eccezione del caso in cui l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2020, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2020

Per i Lavoratori agricoli a tempo determinato le retribuzioni di base per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2020, è pari a € 43,57;

Per i Compartecipanti familiari e piccoli coloni le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi sono quelle indicate nella circolare 96/2019 e circolare 5/2020.  Si rappresenta che fino a quando non saranno disponibili i salari definitivi per l’anno 2020, dovranno essere utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2019. Il reddito applicabile, per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2019 pari a € 58,62.

Per i Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2020 sono quelle indicate nella circolare 15/2020 definite con Decreto 11/12/2019. Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2020.

Per i Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • € 7,17 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 8,10 ;
  • € 8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a  € 8,10 e fino a  € 9,86 ;
  • € 9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 9,86 euro;
  • € 5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, l’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: € 43,57 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2020 per la qualifica di operaio dell’agricoltura con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2020 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2019;

Artigiani: € 48,98 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2020 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

Commercianti: € 48,98, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2020 per la qualifica di impiegato del commercio con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

Pescatori: € 27,21 corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2020 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla L. 250/1958 con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2020, per altre prestazioni: a seguire si riportanogli importi da prendere a riferimento nell’anno 2020 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla G.S., nonché l’ammontare dell’assegno di maternità concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps.  Si indicano inoltre i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’art.34, c. 3, del D.lgs n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2020 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

  • € 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
  • € 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL;
  • € 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2020, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

  • 341,93 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;
  • 448,28 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • 455,06 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, c.18, L. 335/95 è pari a € 103.055,00.

Per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 71.780,10 euro (pari al 70% del massimale 2019, pari a € 102.543,00 euro).

Per gli eventi sorti a decorrere dal 5/09/2019, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.101/2019, convertito dalla L. 128/2019, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, le percentuali:

  • dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia,
  • del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera,

all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia che per Decreto Min.Lav e Pol.Soc. è per il 2020 pari a € 282,34.

Degenza ospedaliera per il 2020, gli importi sono quindi pari a:

  • € 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • € 67,76 (24 %), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • € 90,35 (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità di malattia: la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla G.S.Pertanto, per il 2020, gli importi sono pari a:

  • € 22,59 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • € 33,88 (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di  contribuzione;
  • € 45,17 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Assegno di maternità di base (cd. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

In ossequio a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

  • assegno di maternità di base (in misura piena) pari a € 348,12 mensili per complessivi 1.740,60 euro;
  • indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a € 17.416,66.

Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(cd. Assegno di maternità dello Stato) per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a € 2.143,05.

Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’art.34, c. 3, D.lgs n. 151/2001: Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2020 – il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2020 è pari a € 6.695,91. Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale in esame. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2020 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’art.32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.739,77 euro (6.695,91 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2020, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità: In relazione a quanto comunicato con circ. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a € 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art. 42, c. 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare, rapportato al periodo di congedo, non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Ciò premesso, si riportano, per l’anno 2020, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dell’0,5%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

TABELLA 1

Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Anno complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2020 48.737,86 36.645,00 100,12

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)  
A B C D
Anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera
2020 36.645,00 704,71 100,12