Covid – 19 Compatibilità del Congedo Parentale

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti all’INPS in merito alla modalità di fruizione del congedo Covid19, e la compatibilità tra i benefici straordinari di cui al D.L. 18/2020, l’INPS ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito , con il messaggio n. 1621 del 15/4/2020

Congedo Covid19: spetta ad uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni e nel limite complessivo di gg 15 per nucleo familiare e non per ogni figlio. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il congedo covid può essere richiesto anche per periodi retroattivi per recuperare giorni di congedo, ferie o permessi richiesti dal lavoratore dalla data del 5 marzo 2020. Lo stesso può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni.

Al fine di non indurre in errore si rappresenta quanto segue:

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo covid19 è costituito dai componenti la famiglia anagrafica, vale a dire l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Lavoratore disoccupato: lavoratore privo di impiego che dichiara, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID). Ovvero si considera disoccupato il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U. delle imposte sui redditi, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ CON IL CONGEDO COVID-19

Congedo COVID-19: non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per massimo 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà accolta la domanda cronologicamente presentata per prima e respinta la seconda.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting: è incompatibile con il bonus per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Congedo parentale: è incompatibile con il congedo parentale presentata dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre: è incompatibile con contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore, appartenente al nucleo, di riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa: non può essere fruito dal genitore disoccupato o privo di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Lavorativa: è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare attività anche se ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Si precisa inoltre che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

SITUAZIONI DI COMPATIBILITA’ CON IL CONGEDO COVID-19

Malattia: Nel caso uno dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, sia malato, l’altro genitore può fruire del congedo Covid19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità: In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid19per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo Covid19, solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo Covid19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile: Il congedo Covid19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie: Il congedo Covid19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita: L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, pertanto il soggetto non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo Covid19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente: Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020: L’art.23 del D.L. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo COVID-19 e tra queste non indica le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del D.L. 18/2020 l’incompatibilità tra le stesse ma tale incompatibilità non vige per il congedo COVID-19. Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19: La fruizione del congedo covid19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza covid19 in quanto si tratta di sospensione dell’attività lavorativa e non di cessazione dell’attività.

PERMESSI PER ASSISTERE FIGLI CON DISABILITA’ . IPOTESI DI COMPATIBILITA’

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo covid19 con i permessi della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo covid19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’art. 42, c., del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.