Covid-19 Sospensione obblighi per il Reddito e Pensione di Cittadinanza e per il Reddito di Inclusione (ReI)

L’Inps , con messaggio n. 1608 del 14.4.2020 – condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione a seguito dell’emergenza COVID-19, di cui all’art. 34 del D.L. 18/2020 che dispone che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Di seguito vengono dettagliati gli obblighi interessati dall’intervento normativo emergenziale.

Variazioni del nucleo familiare: a seguito della norma di cui all’art. 34, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del nucleo. Qualora, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23/02/2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

In relazione alla succitata sospensione si rappresenta che la medesima vale anche nei confronti della comunicazione relativa alla sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, così come per la cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa. Nei casi su indicati il termine decadenziale dei 30 giorni interviene dal termine della sospensione stessa.

Altresì si evidenzia che se la modifica della scala di equivalenza del nucleo si è verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma.

Variazioni dell’attività lavorativa: in applicazione dell’art. 34 del decreto, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al 15° giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

Variazioni patrimoniali: Il termine di 15 giorni, di cui all’art. 3, c. 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli  è parimenti sospeso dall’art. 34 del Decreto in oggetto dal 23 febbraio fino al 1°/06/2020, salvo eventuali proroghe, ai sensi del medesimo articolo 34.

Analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite.

In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23/2/2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI): In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

  • all’obbligo, previsto dall’art. 11 del D.Lsg.147/2017, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.
  • agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.