Covid-19 . Sospensione adempimenti e versamenti contributi Inps ed Inail

L’Inps , con propria circolare n. 52 del 9.4.2020 , ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza COVID-19, integrando il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020.

Altresì , si forniscono , le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

La circolare informa che sono sospesi i contributi in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, relativi alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (di cui già all’articolo 8 del DL 9/2020) e ad una nuova categoria di soggetti operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi (Art. 61 co. 1-2 del DL 18/2020).

I settori che più di altri hanno subito gli effetti del COVID-19.

Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (anche per le aziende oggetto della sospensione di cui all’articolo 8 del DL 9/2020).

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione è più lunga e riguarda i contributi in scadenza nel periodo temporale intercorrente tra il 2 marzo ed il 31 maggio 2020 (Art. 61, co. 5 del DL 18/2020). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Comunque queste sospensioni dovranno essere riviste a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 23 dell’8.4.2020 “Decreto Liquidità” con il quale è stata ulteriormente prorogata la sospensione dei versamenti contributivi anche per i mesi di aprile e maggio 2020 .

E’ bene ricordare che è sospesa anche la quota a carico del lavoratore.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione Separata non sono previste scadenze di versamento nei periodi che formano oggetto di sospensione.

Questi soggetti potranno, eventualmente, giovarsi della sola sospensione dei versamenti relativi ai piani di rateazione concessi ed in scadenza negli indicati lassi temporali.

Per il lavoro domestico l’Inps informa che l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 ha sospeso i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

Quindi i contributi sospesi dovranno essere versati, senza sanzioni o interessi, entro il 10 giugno 2020 in unica soluzione.

I termini di versamento della contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 – periodo ottobre/dicembre 2019 – con scadenza al 31 marzo 2020 , sono prorogati al 31 maggio 2020 .