Covid – 19 La Cassa Integrazione spetta anche alle imprese fallite . La Cassa Integrazione più veloce con anticipo in banca .

Con la circolare n. 8 dell’8.4.2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , che alleghiamo – hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

La cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Dl 18/2020 potrà essere riconosciuta anche ai lavoratori ancora dipendenti dall’azienda, nonostante il fallimento, sospesi dal lavoro .

Errata corrige: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell’articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell’articolo 22».

Inoltre si comunica che Abi e Inps hanno messo in atto delle procedure semplificate per velocizzare i pagamenti di Cigo, Cigd, Fis e assegni dei fondi bilaterali.

In particolare, le procedure INPS, per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso). Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito. Nel modulo sono, tra l’altro, indicati il codice fiscale e l’Iban, cioè l’identificativo del conto corrente sul quale avviene l’accredito della prestazione del lavoratore.

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. In particolare, dopo la presentazione all’INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un’anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1.400 euro.

Allegata circolare https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf