DECRETO ” LIQUIDITA’ ” alle Imprese – DL n. 23 dell’8.4.2020 – Importante Cig ordinaria , assegno ordinario e Cig in deroga

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8.4.2020 il D.L. n. 23 dell’8.4.2020 , che si allega , il cosi detto “DECRETO LIQUIDITA’ ” alle Imprese.

All’articolo 41 del D.L. si prevede la possibilità di estendere la cassa integrazione ordinaria , l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga ai dipendenti assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Inoltre viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI .

In sintesi si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del fondo è cocessa :

– a titolo gratuito;

– fino a a 5 milioni di importo massimo garantito;

a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Sono previste le seguenti percentuali di copertura :

– 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanaziamenti fino a 25 mila euro concessi a PMI;

– 90% per tutte le altre operazioni , senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo;

– 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.

E’ prevista la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI , inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti , qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI .

I soggetti , con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro , non effettuano versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 , qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mesi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta .

Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro , la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.

I tributi sospesi , potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione o i 5 ( cinque ) rate a partire dal medesimo mese , senza applicazioni di interessi e sanzioni .

Per gli acconti di Ires ed Irap si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento , a condizione che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20% .

Vengono riammessi i termini per i versamenti se gli stessi vengono eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Per la consegna della Certificazione Unica 2020 viene posticipato il termine della consegna dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020 .

Al fine di non decadere dal beneficio di “prima casa” , si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Gli stessi torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione .

Infine , con riferimento alla concessione del bonus di 600 euro ai professionisti iscritti ad ordini e collegi (ai sensi dell’articolo 44 del DL 18/2020 a valere sulle risorse per il Reddito di Ultima Istanza) il decreto precisa che l’indennizzo sia riconoscibile solo ai soggetti iscritti in via esclusiva ai predetti ordini e collegi e a condizione di non risultare titolari di un trattamento pensionistico (diretto).

Allegato Decreto https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-Legge-n.-23.pdf