Covid 19 – INPS , sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale

L’Inps , con circolare n. 50 del 4.4.2020 , rende noto che dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto – e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.

SCADENZE PROROGATE AL 1° GIUGNO 2020

1) LAVORATORI C.D. PRECOCI , di cui all’articolo 1, comma 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020).

Quindi la scadenza del c.d. secondo scrutino partirà dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020.

2) APE SOCIALE , di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020).

Quindi la scadenza del c.d. secondo scrutino partirà dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.

3) PENSIONE D’INABILITA’ PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO , per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020).

4) RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI ,di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020).

5) PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDITORIA , di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 .

6) CONFERMA DELL’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’ , di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222 .

La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.

L’articolo 34 del menzionato decreto-legge n. 18/2020 esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.

In tali ipotesi, il differimento stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.

Nelle more della sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità sarà mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.

7) RICONGIUNZIONE , RISCATTO e RENDITA VITALIZIA ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

Sempre in riferimento all’art. 34 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 , i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione , riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, sono sospesi.

Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.

8) PROVVEDIMENTI di RISCATTO ai fini dei trattamenti di TFS e TFR

Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, con riferimento agli iscritti al Cassa ex INADEL, sono sospesi i termini di decadenza che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020 per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR (legge 6 dicembre 1965, n. 1368, legge 8 marzo 1968, n. 152).

La sospensione non opera , con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei provvedimenti di cui ai punti 7 e 8 ,  già decorsi alla data del 23 febbraio 2020 .